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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  21-4-2024
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Art. 15

Competenze dei consigli giudiziari
1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati
((ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter))
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111;
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111;
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;
i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.