stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1988, n. 422

Applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per la determinazione delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'I.N.P.D.A.I.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/10/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-10-1988

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44, concernenti la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nonché le norme per l'attuazione delle leggi stesse di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni della richiamata normativa;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), recante il principio secondo cui per le disposizioni in materia pensionistica sono necessarie proiezioni finanziarie almeno decennali, nonché l'art. 21, comma 6, della richiamata legge;
Visto l'art. 3, commi 2, 2- bis e 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che, tra l'altro, demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di determinare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I., le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987;
Viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I. con la deliberazione del 27 maggio 1988;
Considerato che le disposizioni di cui ai commi 2 e 2- bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, individuano il parametro costituito da una retribuzione lorda contributiva doppia del limite massimo in vigore rispettivamente come misura minima di riferimento per la determinazione del limite massimo di retribuzione lorda contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1988 e come limite massimo di retribuzione lorda contributiva stabilito direttamente dal legislatore per il quinquennio anteriore al 1° gennaio 1988;
Ravvisata l'opportunità, sulla base delle considerazioni che precedono, di disporre a decorrere dal 1° gennaio 1988 il limite massimo della richiamata retribuzione lorda contributiva pari al triplo della misura in vigore al 31 dicembre 1987;
Ritenuto che le proposte formulate dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I., per la parte concernente la rivalutazione annuale del limite massimo di retribuzione lorda imponibile in relazione alle variazioni percentuali dell'indice costo vita calcolato dall'ISTAT, non risultano conformi al richiamato art. 3 del decretolegge n. 86/1988 convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, secondo cui per le successive variazioni del limite predetto restano ferme le disposizioni previste nell'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44;
Considerato altresì che le misure delle aliquote contributive previste nelle richiamate proposte non risultano adeguate alla necessità di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione;

Ravvisata

l'opportunità di prevedere livelli contributivi idonei ad assicurare l'equilibrio della gestione sulla base di proiezioni finanziarie per un periodo di quindici anni; Decreta:

Art. 1

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'applicazine degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite massimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituo nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) è elevato a L. 155.181.000 annue.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1988 l'aliquota contributiva dovuta sulla retribuzione lorda di cui al comma 1 per la parte eccedente L. 51.727.000 annue è stabilita nella misura del 20 per cento, secondo la ripartizione fra datore di lavoro e dirigente di azienda di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44.
3. Le percentuali di commisurazione delle pensioni a carico dell'I.N.P.D.A.I., con decorenza successiva al 31 dicembre 1987, relative alla retribuzione lorda per la parte eccedente L. 51.727.000 annue sono determinate secondo le misure indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987, a carico dell'I.N.P.D.A.I., le retribuzioni annue imponibili ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono computate, secondo le percentuali di commisurazione indicate nella tabella di cui al comma 3, per la quota eccedente il limite massimo di retribuzione lorda in vigore nei singoli periodi, entro un importo non superiore al doppio del limite stesso.
5. Su richiesta dell'I.N.P.D.A.I., le aziende sono tenute a comunicare all'Istituto stesso le retribuzioni corrisposte ai dirigenti, ivi compresi i soggetti che abbiano esercitato la facoltà della prosecuzione volontaria, per la quota di cui al comma 4, secondo le modallità previste per le retribuzioni assoggettate a contributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 luglio 1988 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- L'art. 5 della legge n. 967/1953 fissa le modalità per il finanziamento della previdenza dei dirigenti di aziende industriali. L'art. 6 della stessa stabilisce che i contributi dovuti all'INPDAI dai datori di lavoro e dai dirigenti di aziende industriali sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa.
- L'art. 1, ultimo comma, della legge n. 44/1973 stabilisce che il contributo dovuto all'INPDAI è ripartito fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.
- L'art. 12 della legge n. 153/1969 stabilisce le voci retributive per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.