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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1988, n. 422

Applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per la determinazione delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'I.N.P.D.A.I.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/10/1988
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Testo in vigore dal: 16-10-1988
                        IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo  1973,  n.  44,
concernenti la  previdenza  dei  dirigenti  di  aziende  industriali,
nonche'  le  norme  per  l'attuazione  delle  leggi  stesse  di   cui
rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17  agosto
1955, n. 914, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
1976, n. 58, e  le  successive  modificazioni  e  integrazioni  della
richiamata normativa; 
  Visto l'art. 2, comma 4, della legge 11 marzo 1988,  n.  67  (Legge
finanziaria  1988),  recante  il  principio  secondo   cui   per   le
disposizioni in  materia  pensionistica  sono  necessarie  proiezioni
finanziarie almeno decennali,  nonche'  l'art.  21,  comma  6,  della
richiamata legge; 
  Visto l'art. 3, commi 2, 2- bis e  3  del  decreto-legge  21  marzo
1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, che, tra l'altro, demanda al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di determinare con proprio  decreto,  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione   dell'I.N.P.D.A.I.,    le    misure    dell'aliquota
contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla  quota  di
retribuzione eccedente il limite massimo in  vigore  al  31  dicembre
1987; 
  Viste  le  proposte  formulate  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'I.N.P.D.A.I. con la deliberazione del 27 maggio 1988; 
  Considerato che le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  2-  bis
dell'art.  3   del   decreto-legge   n.   86/1988,   convertito   con
modificazioni dalla  legge  n.  160/1988,  individuano  il  parametro
costituito da una retribuzione lorda contributiva doppia  del  limite
massimo in vigore rispettivamente come misura minima  di  riferimento
per la  determinazione  del  limite  massimo  di  retribuzione  lorda
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1988 e come limite massimo di
retribuzione   lorda   contributiva   stabilito   direttamente    dal
legislatore per il quinquennio anteriore al 1° gennaio 1988; 
  Ravvisata  l'opportunita',  sulla  base  delle  considerazioni  che
precedono, di disporre a decorrere dal  1°  gennaio  1988  il  limite
massimo della richiamata  retribuzione  lorda  contributiva  pari  al
triplo della misura in vigore al 31 dicembre 1987; 
  Ritenuto che le proposte formulate dal consiglio di amministrazione
dell'I.N.P.D.A.I., per la parte concernente la rivalutazione  annuale
del limite massimo di retribuzione lorda imponibile in relazione alle
variazioni percentuali dell'indice costo vita  calcolato  dall'ISTAT,
non risultano conformi al  richiamato  art.  3  del  decretolegge  n.
86/1988 convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, secondo
cui per le successive variazioni del limite predetto restano ferme le
disposizioni previste nell'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44; 
  Considerato altresi' che  le  misure  delle  aliquote  contributive
previste  nelle  richiamate  proposte  non  risultano  adeguate  alla
necessita' di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione; 
  Ravvisata l'opportunita' di prevedere livelli  contributivi  idonei
ad assicurare l'equilibrio della gestione sulla  base  di  proiezioni
finanziarie per un periodo di quindici anni; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'applicazine  degli
articoli 5 e 6 della legge  27  dicembre  1953,  n.  967,  il  limite
massimo della retribuzione lorda su  cui  deve  essere  calcolato  il
contributo dovuto all'Istituo nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) e'  elevato  a  L.  155.181.000
annue. 
  2. Con effetto dal 1° gennaio 1988 l'aliquota  contributiva  dovuta
sulla retribuzione lorda di cui al comma 1 per la parte eccedente  L.
51.727.000 annue e' stabilita nella misura del 20 per cento,  secondo
la ripartizione fra datore di lavoro e dirigente di  azienda  di  cui
all'art. 1, ultimo comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44. 
  3.  Le  percentuali  di  commisurazione  delle  pensioni  a  carico
dell'I.N.P.D.A.I., con decorenza  successiva  al  31  dicembre  1987,
relative alla retribuzione lorda per la parte eccedente L. 51.727.000
annue sono determinate  secondo  le  misure  indicate  nella  tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987, a
carico dell'I.N.P.D.A.I., le retribuzioni annue imponibili  ai  sensi
dell'art. 12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  relative  al
quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono computate, secondo  le
percentuali di commisurazione indicate nella tabella di cui al  comma
3, per la quota eccedente il limite massimo di retribuzione lorda  in
vigore nei singoli periodi, entro un importo non superiore al  doppio
del limite stesso. 
  5.  Su  richiesta  dell'I.N.P.D.A.I.,  le  aziende  sono  tenute  a
comunicare  all'Istituto  stesso  le  retribuzioni   corrisposte   ai
dirigenti, ivi compresi i soggetti che abbiano esercitato la facolta'
della prosecuzione volontaria, per  la  quota  di  cui  al  comma  4,
secondo le modallita' previste per  le  retribuzioni  assoggettate  a
contributo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 25 luglio 1988 
                        Il Ministro del lavoro 
                      e della previdenza sociale 
                               FORMICA 
Il Ministro del tesoro 
                                AMATO 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
    

           AVVERTENZA:
           Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
           con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
           disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
           rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
           atti legislativi qui trascritti. 
    
          Note all'art. 1: 
             - L'art. 5 della legge n. 967/1953  fissa  le  modalita'
          per il finanziamento  della  previdenza  dei  dirigenti  di
          aziende industriali. L'art. 6 della stessa stabilisce che i
          contributi dovuti all'INPDAI dai datori  di  lavoro  e  dai
          dirigenti  di  aziende  industriali   sono   calcolati   in
          percentuale   sull'ammontare   della   retribuzione   lorda
          percepita dal dirigente,  entro  un  limite  minimo  ed  un
          limite massimo della retribuzione stessa. 
             -  L'art.  1,  ultimo  comma,  della  legge  n.  44/1973
          stabilisce che il contributo dovuto all'INPDAI e' ripartito
          fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente
          in   proporzione   di   undici   quindicesimi   e   quattro
          quindicesimi. 
             - L'art. 12 della legge n. 153/1969 stabilisce  le  voci
          retributive per la determinazione della base imponibile  ai
          fini del calcolo dei contributi di previdenza e  assistenza
          sociale.