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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 967

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/1973)
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Testo in vigore dal:  15-1-1954

Art. 6


I contributi di cui alla lettera a) dell'art. 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa che saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle
risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità.
Agli effetti di cui al comma precedente s'intende per retribuzione
tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
Il contributo è stabilito nella misura dell'11 per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del dirigente di azienda.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i limiti minimo e massimo, nonché le aliquote contributive di cui ai primo e terzo comma del presente articolo possono essere variati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione.