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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  21-5-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

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1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale
))
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1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unità.
1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché della entità di eccedenza del personale.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
))
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali è disposta
((, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,))
, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44.
((
2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2
))
3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.
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3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:
'56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'
))