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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1947, n. 877

Stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1950)
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Testo in vigore dal:  12-5-1950
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Art. 3


Il Ministro per i trasporti è autorizzato altresì ad assumere impegni, fino alla concorrenza di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi), per il finanziamento totale o parziale, in capitale non differito, delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie pubbliche di proprietà dello Stato e concesse in esercizio all'industria privata, ovvero concesse all'industria privata ed esercitate dallo Stato; per il ripristino di materiale mobile di proprietà dello Stato e ceduto in uso ai concessionari di ferrovie; infine per la ricostruzione di ferrovie pubbliche concesse in costruzione ed esercizio all'industria privata, riconosciute di preminente interesse pubblico e la cui riattivazione sia ritenuta indifferibile.
Il finanziamento previsto nel comma precedente sarà concesso nei limiti, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle norme in vigore.(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs.CPS 12 dicembre 1947, n. 1406 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione al Ministro per i trasporti, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, viene estesa al finanziamento delle spese per il ripristino di impianti fissi e di materiale mobile danneggiato dalla guerra, di pertinenza delle Aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà del Comune, esercenti trasporti pubblici urbani".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 marzo 1950, n. 164 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, è diminuita della somma, di lire 30 milioni".