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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1947, n. 877

Stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1950)
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Testo in vigore dal:  17-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento
dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministri per il bilancio e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di L. 165.000.000.0000 (centosessantacinque miliardi) per la ricostruzione degli impianti e dal materiale mobile delle Ferrovie dello Stato.