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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1947, n. 877

Stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1950)
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Testo in vigore dal: 17-9-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento
  dell'esercizio    delle   Ferrovie   dello   Stato   e   successive
  modificazioni;  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale 25 giugno
  1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n.
346;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
361;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i  trasporti,  di concerto col
Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni fino
alla   concorrenza   di   L.   165.000.000.0000  (centosessantacinque
miliardi)  per la ricostruzione degli impianti e dal materiale mobile
delle Ferrovie dello Stato.