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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1993, n. 391

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 1993, n. 484 (in G.U. 01/12/1993, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1994)
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Testo in vigore dal:  13-8-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;
Ritenuta la necessità di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-1993.
((2))
2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
((2))
3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decretolegge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.
4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera b)
dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35
del 1993.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 giugno 1994, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 496 (con l'art. 1, comma 1) ha disposto che "Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95."