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DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 35

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/3/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1993)
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Testo in vigore dal:  2-12-1993
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Art. 5

Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con la scuola
1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai commi decimo ed
undicesimo dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed
a modifica di tutte le disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a decorrere dal 1° settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale
direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite
massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione della salute nonché allo sport;
b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;
c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura. (1)
2. Le utilizzazioni presso gli enti ed associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono disposte nel limite di cui all'articolo 105, comma 7, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che sarà compilata a cura degli uffici stessi.
4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale.
5. Salvo revoca da parte del Ministro della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.
6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.
7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze all'educazione della salute.
8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova.
9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministro terrà conto ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11. Per l'anno scolastico 1993-1994 il Ministro della pubblica istruzione provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel numero e in conformità ai principi e criteri stabiliti dal presente articolo.
12. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni così abrogate è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.
13. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100, e nella legge 23 agosto 1988, n. 400.
((Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico.))
14. Restano ferme le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
15. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
16. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1993, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità".