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DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155

Misure urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 (in G.U. 21/07/1993, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001)
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Testo in vigore dal:  29-10-1995
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Art. 5

Personale scolastico
1. Per l'anno scolastico 1993-94 è fatto divieto di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo delle medesime categorie di personale, aventi decorrenza dal 1 settembre 1993.
1-bis. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni. (5)
1-ter. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianità di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianità. A parità di anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di servizio.
2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.
Conseguentemente è rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilità di cattedre e di posti.
2-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1992-1993 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1993-1994.
((7))
3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è utilizzato, per l'intera consistenza numerica delle dotazioni medesime, esclusivamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorché alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee.
4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, possono essere disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati.
5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario è consentito lo svolgimento delle attività di cui al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo.

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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 23 dicembre 1994, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243."

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-bis) che "Le graduatorie degli aspiranti e supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995."