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DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 35

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/3/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1993)
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Testo in vigore dal:  4-3-1993

Art. 8

Parametri di valutazione della produttività
del sistema scolastico
1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e di preparazione specifica del servizio scolastico.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, per ciascun anno, che saranno volti alla realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.
3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità dei servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti sarà svolta una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, anche al fine di una ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di stanziamenti di bilancio.
5. Per una migliore realizzazione degli obiettivi di qualità del servizio scolastico ed in considerazione del ruolo peculiare della funzione educativa della scuola nella società, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Parlamento una proposta organica sulla scuola, che sulla base di un rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ne configuri un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e proceda ad una ridefinizione degli organi collegiali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI