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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  16-7-1998
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Art. 64

Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche


All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.
Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca.
Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe sovritende un comitato così composto:

1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanità;
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l'art. 7 comma 7) che è abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4 del D.Lgs. 204/1980.