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LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  16-7-1998
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Art. 2

(Funzioni)
1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
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b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale;
bter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci
))
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e gli enti di ricerca
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, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
((
d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale
))
e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali,
(( . . . ))
nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato,
((. . . ))
;
((
g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie;
))
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204))
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