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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal: 8-12-1990
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Sentito  il  parere  delle  commissioni permanenti delle due Camere
competenti  per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo
della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata l'11
luglio 1980;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro  per la funzione
pubblica,

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
Ruolo dei professori universitari   e   istituzione   del  ruolo  dei
                             ricercatori

  Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
    a) professori straordinari e ordinari;
    b) professori associati.
  Le   norme   di   cui  ai  successivi  articoli  assicurano,  nella
unitarieta'  della  funzione  docente,  la  distinzione dei compiti e
delle  responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli  in  due  fasce  di  carattere  funzionale,  con uguale
garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
  I  professori  universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici
nei  corsi  di  laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e
nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
  Possono  essere  chiamati  a  cooperare  alle  attivita' di docenza
professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
  E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
  Non    e'    consentito    il    conferimento   di   incarichi   di
insegnamento.((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che  "I  professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli  1,  9  e  10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono  ai  compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei  corsi  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."