stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1587

Modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/1970)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato stesso;
Visti gli articoli 9, 10 e 189 del Trattato medesimo;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 28 giugno 1960, con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato sopraindicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;
Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 5 dicembre 1960, che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopra specificata per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea Carbone Acciaio;
Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

1. Le merci presentate all'importazione, che rispondono alle condizioni stabilite per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, sono ammesse a beneficiare di tali disposizioni su presentazione del "certificato di circolazione" rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione, in conformità della Decisione adottata in data 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunità Europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
2. Gli organi doganali possono richiedere la esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata silla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse le disposizioni relative alla eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, previste dal Trattato, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.
3. La presentazione del certificato di circolazione, di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo che negli scambi tra gli Stati membri sostituisce il certificato di origine, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.