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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1587

Modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/1970)
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Testo in vigore dal: 1-1-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce
al  Governo  la  delega  ad emanare, fino all'entrata in vigore della
seconda  tappa  del  periodo  transitorio  definito  dall'art.  8 del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  Economica Europea con decreti
aventi  valore  di  legge  ordinaria,  le  norme  necessarie  a  dare
esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato stesso;
  Visto  l'art.  1,  secondo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 dicembre 1958, n. 1103;
  Visti gli articoli 9, 10 e 189 del Trattato medesimo;
  Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
  Vista  la  Decisione  della  Commissione  della Comunita' Economica
Europea  in  data  28  giugno  1960, con cui sono state stabilite, in
applicazione  dell'art.  10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato
sopraindicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle
merci  nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi
terzi  non  assoggettati  ai  dazi  doganali ed alle tasse di effetto
equivalente  loro  applicabili,  ovvero  che  sono stati ammessi alla
restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;
  Vista  la  Decisione  della  Commissione  della Comunita' Economica
Europea  in  data  5  dicembre  1960,  che ha integrato quella del 28
giugno  1960  sopra  specificata  per  quanto  concerne l'impiego, in
regime  di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione
del  dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo
della Comunita' Europea Carbone Acciaio;
  Vista  la  Decisione  della  Commissione  della Comunita' Economica
Europea  in  data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione
amministrativa  per  l'applicazione  dell'art.  9,  paragrafo  2, del
Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;
  Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n.
367;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n.
1167;
  Vista la legge 18 marzo 1958, n. 284;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Le  merci  presentate  all'importazione,  che  rispondono  alle
condizioni   stabilite  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
Trattato  relative  alla  eliminazione  progressiva,  tra  gli  Stati
membri,  dei  dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni
altra  misura  di  effetto equivalente, sono ammesse a beneficiare di
tali  disposizioni su presentazione del "certificato di circolazione"
rilasciato,  a  richiesta  dell'esportatore, dalle autorita' doganali
dello  Stato  membro  di esportazione, in conformita' della Decisione
adottata  in  data  5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunita'
Europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
  2.  Gli  organi  doganali  possono richiedere la esibizione di ogni
altro  mezzo  supplementare di prova quando ritengono che l'identita'
della  merce  presentata, rispetto a quella descritta sul certificato
di  circolazione,  non possa essere accertata silla sola base di tale
documento  e  possono  rifiutare  di  applicare  alle merci stesse le
disposizioni   relative   alla   eliminazione  progressiva  dei  dazi
doganali,  delle  restrizioni  quantitative e di ogni altra misura di
effetto  equivalente,  previste dal Trattato, qualora gli interessati
non forniscano validi elementi di prova.
  3.  La  presentazione  del  certificato  di circolazione, di cui al
precedente paragrafo 1 del presente articolo che negli scambi tra gli
Stati  membri sostituisce il certificato di origine, non dispensa gli
importatori  dal  compimento  delle  altre  formalita' previste dalla
legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.