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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1957, n. 1167

Variazioni all'elenco dei prodotti ammessi al rimborso previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103.

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Testo in vigore dal:  14-12-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 marzo 1955, n. 103, contenente la delega a formare ed approvare l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica che, ai sensi dell'articolo 1° della legge stessa, sono ammessi all'atto della loro esportazione ai rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione;
Visto il proprio decreto 20 aprile 1955, n. 367;
Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modifiche al detto decreto 20 aprile 1955, n. 367 e di estendere ad altri prodotti la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali sui materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Ai prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto è estesa la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previsti dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 103, nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.