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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1148

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal:  27-11-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 60, relativo al corso di specializzazione in viticultura, è sostituito dal seguente:
"prevalentemente teorico-didattico, dal 15 gennaio al 15 maggio da trascorrersi presso la Facoltà di agraria di Torino".
L'attuale art. 95, relativo alla scuola di specializzazione in igiene è così modificato:
"Gl'insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° anno:
1) statistica sanitaria;
2) chimica applicata all'igiene;
3) fisica applicata all'igiene;
4) analisi di laboratorio applicate all'igiene;
5) malattie parassitarie (rispettivamente da infravirus, schizomiceti, micofiti, protozoi, macroparassiti):
a) dell'infanzia;
b) degli adulti;
c) tropicali;
6) ingegneria sanitaria.
L'allievo ha inoltre l'obbligo della frequenza a titolo pratico presso l'Ufficio di igiene del capoluogo di Provincia per la durata di un mese, presso l'ufficio del medico provinciale pure per la durata di un mese.
Questi due periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.
2° anno:
1) amministrazione sanitaria (legislazione e organizzazione sanitaria, creazione di centri di sanità, mutualistica, assicurazioni);
2) epidemiologia e profilassi generale e speciale;
3) medicina preventiva, rispettivamente:
a) maternità e infanzia, malattie cuore e vasi, ricambio, cancro, ecc.;
b) igiene del lavoro, mentale e della scuola, dei laboratori e dello sport;
c) igiene della alimentazione.
L'allievo ha inoltre l'obbligo della frequenza a titolo pratico presso un consorzio antitubercolare per la durata di un mese e presso la direzione sanitaria di un ospedale di prima classe pure per la durata di un mese.
Questi due periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.
Dopo aver superato tutti gli esami e aver ottemperato agli obblighi della frequenza presso le istituzioni di cui sopra, il candidato dovrà presentare una tesi sperimentale o di compilazione su di un argomento facente parte delle materie del corso da discutersi davanti ad una commissione giudicatrice nominata dal rettore udito il preside della Facoltà.

Dopo

l'art. 120 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle istituzioni della "scuola di perfezionamento in cardiologia", della "scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia" e della "scuola di specializzazione per medici settori ospedalieri, direttori di laboratorio". Scuola di perfezionamento in cardiologia

Art. 1

Art. 121. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, una scuola di perfezionamento in cardiologia.
Art. 122. - Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 123. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
anatomia dell'apparato cardio-vascolare;
fisiologia dell'apparato cardio-vascolare;
anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare;
semeiotica dell'apparato cardio-vascolare;
tecniche dell'apparato circolatorio;
clinica delle malattie dell'apparato circolatorio.
2° anno:
clinica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare;
terapia speciale delle malattie dell'apparato cardiovascolare; chirurgia cardio-vascolare.
I corsi saranno integrati da esercitazioni sull'ammalato e nei laboratori. I mezzi per tali corsi saranno forniti dall'ambulatorio del centro cardiologico istituito presso l'Istituto di patologia speciale medica, dalle infermerie e dai laboratori della clinica di patologia speciale medica attrezzati in modo particolare per lo studio e la cura delle malattie in questione. Alla fine del corso coloro che avranno superato tutti gli esami speciali dovranno presentare una tesi originale da discutere per il conseguimento del diploma.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 124. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni.
Art. 125. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° anno:
a) anatomia e fisiologia degli organi di sostegno e di movimento;
b) propedeutica ortopedica e traumatologica.
2° anno:
c) anatomia patologica dagli organi di sostegno e di movimento;
d) patologia e clinica ortopedica e traumatologica;
e) radiologia dell'apparato scheletrico di sostegno e di movimento.
3° anno:
f) infortunistica dal punto di vista sociale e legale;
g) clinica e terapia ortopedica e traumatologica.
Turni di internato nei due ultimi anni in clinica ortopedica.
Tutti gli insegnamenti dovranno essere seguiti da esami.
Alla fine del corso lo specializzando dovrà sostenere una prova teorico-pratica ed una discussione sopra una dissertazione scritta su argomento delle materie contemplate dallo statuto per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.
Gli allievi dovranno pagare le tasse, le sopratasse e i contributi prescritti per l'analoga scuola di specializzazione in chirurgia.
Il numero degli specializzandi è limitato a sei per anno.

Scuola di specializzazione per medici settori
ospedalieri, direttori di laboratorio

Art. 126. - È istituita una "scuola di specializzazione per medici settori ospedalieri, direttori di laboratorio" annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Detta scuola ha la durata di due anni.
Art. 127. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) tecnica delle autopsie;
2) diagnostica anatomo-patologica;
3) tecnica diagnostica istologica ed ematologica;
4) tecnica e diagnostica batteriologica;
5) tecnica e diagnostica immunologica;
6) tecnica e diagnostica per ricerche di chimica clinica;
7) tecnica di necroscopie medico legali;
8) elementi di legislazione sanitaria.
Al termine dei corsi a coloro che avranno superato gli esami speciali ed un esame di diploma, con presentazione di una dissertazione scritta verrà rilasciato un diploma di "settore laboratorista".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 63. - FRASCA