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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 599

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal:  3-9-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuito dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 118, e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571, 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430 e 1 settembre 1949, n. 816;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato.
All'art. 25 l'insegnamento complementare di "biologia delle razze umane" è sostituito Con quello di "storia della grammatica e della lingua italiana".
All'art. 26 viene soppresso l'insegnamento complementare di "biologia delle razze umane", All'art. 33 viene soppresso l'insegnamento di "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali".
L'attuale art. 51 viene sostituito dal seguente:
"Gli studenti non possono essere iscritti:
a) alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (parte 2ª, analisi qualitativa) se non hanno superato gli esami di: "chimica generale ed inorganica" e di: "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 1ª, preparazioni chimiche);
b) alle "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 3ª, analisi quantitativa e riconoscimento dei farmaci) se non hanno superato gli esami di: "chimica organica" e di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 2ª, analisi qualitativa).
Gli studenti non possono sostenere:
a) l'esame di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 1ª, preparazioni chimiche) se non hanno superato l'esame di "chimica generale ed inorganica";
b) l'esame di "chimica organica" se non hanno superato gli esami di "chimica generale e inorganica" e di "fisica";
c) l'esame di "chimica farmaceutica inorganica" se non hanno superato l'esame di "chimica generale e inorganica";
d) l'esame di "chimica farmaceutica organica" se non hanno superato l'esame di "chimica organica";
e) gli esami di "chimica bromatologica", "chimica biologica" e di "biochimica applicata" se non hanno superato l'esame di "chimica organica";
f) l'esame di "tecnica farmaceutica" se non hanno superato gli esami di "chimica farmaceutica inorganica", "chimica farmaceutica organica", "botanica farmaceutica organica", "botanica farmaceutica";
g) l'esame di "farmacologia e farmacognosia" se non hanno superato l'esame di "fisiologia".
L'attuale art. 52 viene sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta scelta dal candidato con il consenso del professore ufficiale della materia.
L'esame di laurea è preceduto da tre prove pratiche e da un colloquio.
Le tre prove pratiche consistono:
a) analisi qualitativa di una miscela di sali da cui si originino non più di due cationi e due anioni (esclusi gli elementi rari), Tempo massimo otto ore, senza interruzione;
b) un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni titolate apprestate di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore;
c) riconoscimento e saggi di purezza di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore.
Le analisi di cui alle lettere a), b) e c) vengono sorteggiate dai candidati. I risultati delle analisi di cui ala lettera a), b) e c) sono da raccogliersi in apposita relazione scritta. Le analisi devono svolgersi sotto la sorveglianza della Commissione esaminatrice.
Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sull'arte del ricettare, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia, nonché sulla chimica farmaceutica, e sulle prove pratiche a), b) e c).
La Commissione per il colloquio è costituita da cinque membri scelti tra i commissari per l'esame di laurea e di essa fanno parte i professori di "chimica farmaceutica", "farmacologia e farmacognosia", "tecnica farmaceutica", "botanica farmaceutica".
La prova orale dell'esame di laurea si svolge alla presenza di tutti i commissari.
Le prove pratiche ed il colloquio devono essere superati nella stessa sessione dell'esame di laurea".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 36. - CONSOLI