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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 599

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal: 3-9-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuito  dell'Universita'  degli  studi  di  Torino,
approvato  con regio decreto 20 aprile 1939, n. 118, e modificato con
regi  decreti  12  gennaio  1941,  n.  34,  27 aprile 1942, n. 571, 5
settembre  1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del
Capo  provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947,
n.  1727  e  con  decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1949, n. 430 e 1 settembre 1949, n. 816;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato.
  All'art.  25  l'insegnamento complementare di "biologia delle razze
umane"  e'  sostituito Con quello di "storia della grammatica e della
lingua italiana".
  All'art.   26   viene  soppresso  l'insegnamento  complementare  di
"biologia   delle   razze   umane",   All'art.   33  viene  soppresso
l'insegnamento di "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali".
  L'attuale art. 51 viene sostituito dal seguente:
  "Gli studenti non possono essere iscritti:
    a)  alle  esercitazioni  di  chimica farmaceutica e tossicologica
(parte  2ª,  analisi qualitativa) se non hanno superato gli esami di:
"chimica  generale  ed  inorganica"  e  di: "esercitazioni di chimica
farmaceutica e tossicologica" (parte 1ª, preparazioni chimiche);
    b)  alle  "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica"
(parte  3ª, analisi quantitativa e riconoscimento dei farmaci) se non
hanno  superato  gli esami di: "chimica organica" e di "esercitazioni
di   chimica   farmaceutica   e  tossicologica"  (parte  2ª,  analisi
qualitativa).
  Gli studenti non possono sostenere:
    a)   l'esame   di   "esercitazioni   di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica"   (parte  1ª,  preparazioni  chimiche)  se  non  hanno
superato l'esame di "chimica generale ed inorganica";
    b)  l'esame di "chimica organica" se non hanno superato gli esami
di "chimica generale e inorganica" e di "fisica";
    c)  l'esame  di  "chimica  farmaceutica  inorganica" se non hanno
superato l'esame di "chimica generale e inorganica";
    d)  l'esame  di  "chimica  farmaceutica  organica"  se  non hanno
superato l'esame di "chimica organica";
    e) gli esami di "chimica bromatologica", "chimica biologica" e di
"biochimica  applicata"  se  non  hanno  superato l'esame di "chimica
organica";
    f)  l'esame  di  "tecnica farmaceutica" se non hanno superato gli
esami  di  "chimica  farmaceutica  inorganica", "chimica farmaceutica
organica", "botanica farmaceutica organica", "botanica farmaceutica";
    g)  l'esame  di  "farmacologia  e  farmacognosia"  se  non  hanno
superato l'esame di "fisiologia".
  L'attuale art. 52 viene sostituito dal seguente:
    "L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione   di  una
dissertazione  scritta  scelta  dal  candidato  con  il  consenso del
professore ufficiale della materia.
  L'esame  di  laurea  e'  preceduto  da  tre  prove pratiche e da un
colloquio.
  Le tre prove pratiche consistono:
    a) analisi qualitativa di una miscela di sali da cui si originino
non  piu'  di  due  cationi e due anioni (esclusi gli elementi rari),
Tempo massimo otto ore, senza interruzione;
    b)  un  dosamento  volumetrico  con  l'uso  di soluzioni titolate
apprestate di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore;
    c)  riconoscimento  e  saggi  di purezza di una sostanza iscritta
nella F.U. Tempo massimo tre ore.
  Le  analisi di cui alle lettere a), b) e c) vengono sorteggiate dai
candidati.  I  risultati delle analisi di cui ala lettera a), b) e c)
sono da raccogliersi in apposita relazione scritta. Le analisi devono
svolgersi sotto la sorveglianza della Commissione esaminatrice.
  Il  colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e
piante  medicinali, in una discussione sull'arte del ricettare, sulla
F.U.,  sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia,
nonche'  sulla  chimica farmaceutica, e sulle prove pratiche a), b) e
c).
  La  Commissione  per  il  colloquio  e' costituita da cinque membri
scelti tra i commissari per l'esame di laurea e di essa fanno parte i
professori di "chimica farmaceutica", "farmacologia e farmacognosia",
"tecnica farmaceutica", "botanica farmaceutica".
  La  prova  orale  dell'esame  di  laurea si svolge alla presenza di
tutti i commissari.
  Le  prove  pratiche  ed  il  colloquio devono essere superati nella
stessa sessione dell'esame di laurea".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 marzo 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1950
  Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 36. - CONSOLI