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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1148

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal: 27-11-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1118 e modificato con regi
decreti  12  gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre
1942,  n.  1237  e  24  ottobre 1942, n. 1438, e con decreti del Capo
provvisorio  dello  Stato  4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n.
1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949,
n.  430;  21  aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo
1950, n. 599 e 30 ottobre 1950, n. 1125;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Il   secondo   comma   dell'art.   60,   relativo   al   corso   di
specializzazione in viticultura, e' sostituito dal seguente:
    "prevalentemente  teorico-didattico,  dal 15 gennaio al 15 maggio
da trascorrersi presso la Facolta' di agraria di Torino".
  L'attuale  art.  95,  relativo  alla  scuola di specializzazione in
igiene e' cosi' modificato:
  "Gl'insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
    1° anno:
      1) statistica sanitaria;
      2) chimica applicata all'igiene;
      3) fisica applicata all'igiene;
      4) analisi di laboratorio applicate all'igiene;
      5)   malattie   parassitarie  (rispettivamente  da  infravirus,
schizomiceti, micofiti, protozoi, macroparassiti):
        a) dell'infanzia;
        b) degli adulti;
        c) tropicali;
      6) ingegneria sanitaria.
  L'allievo  ha  inoltre  l'obbligo  della frequenza a titolo pratico
presso  l'Ufficio  di igiene del capoluogo di Provincia per la durata
di  un  mese,  presso  l'ufficio  del  medico provinciale pure per la
durata di un mese.
  Questi   due   periodi   di   pratica   non  possono  essere  fatti
contemporaneamente.
    2° anno:
      1)  amministrazione  sanitaria  (legislazione  e organizzazione
sanitaria,    creazione   di   centri   di   sanita',   mutualistica,
assicurazioni);
      2) epidemiologia e profilassi generale e speciale;
      3) medicina preventiva, rispettivamente:
        a)  maternita'  e  infanzia, malattie cuore e vasi, ricambio,
cancro, ecc.;
        b)  igiene del lavoro, mentale e della scuola, dei laboratori
e dello sport;
        c) igiene della alimentazione.
  L'allievo  ha  inoltre  l'obbligo  della frequenza a titolo pratico
presso un consorzio antitubercolare per la durata di un mese e presso
la  direzione  sanitaria  di  un ospedale di prima classe pure per la
durata di un mese.
  Questi   due   periodi   di   pratica   non  possono  essere  fatti
contemporaneamente.
  Dopo aver superato tutti gli esami e aver ottemperato agli obblighi
della  frequenza  presso  le  istituzioni  di cui sopra, il candidato
dovra'  presentare  una  tesi sperimentale o di compilazione su di un
argomento facente parte delle materie del corso da discutersi davanti
ad una commissione giudicatrice nominata dal rettore udito il preside
della Facolta'.
  Dopo  l'art.  120  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alle  istituzioni  della  "scuola di perfezionamento in cardiologia",
della  "scuola  di  specializzazione  in ortopedia e traumatologia" e
della  "scuola  di  specializzazione  per medici settori ospedalieri,
direttori di laboratorio".

              Scuola di perfezionamento in cardiologia

  Art. 121. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita'   di   Torino,  una  scuola  di  perfezionamento  in
cardiologia.
  Art. 122. - Il corso della scuola ha la durata di due anni.
  Art. 123. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° anno:
      anatomia dell'apparato cardio-vascolare;
      fisiologia dell'apparato cardio-vascolare;
      anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare;
      semeiotica dell'apparato cardio-vascolare;
      tecniche dell'apparato circolatorio;
      clinica delle malattie dell'apparato circolatorio.
    2° anno:
      clinica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare;
      terapia speciale delle malattie dell'apparato cardiovascolare;
      chirurgia cardio-vascolare.
  I  corsi  saranno  integrati  da  esercitazioni sull'ammalato e nei
laboratori.  I  mezzi per tali corsi saranno forniti dall'ambulatorio
del  centro  cardiologico  istituito  presso  l'Istituto di patologia
speciale  medica,  dalle infermerie e dai laboratori della clinica di
patologia  speciale  medica  attrezzati  in  modo  particolare per lo
studio  e  la  cura  delle malattie in questione. Alla fine del corso
coloro  che  avranno  superato  tutti  gli  esami  speciali  dovranno
presentare  una  tesi originale da discutere per il conseguimento del
diploma.

       Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

  Art. 124. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni.
  Art.  125.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti:
    1° anno:
      a)  anatomia  e  fisiologia  degli  organi  di  sostegno  e  di
movimento;
      b) propedeutica ortopedica e traumatologica.
    2° anno:
      c) anatomia patologica dagli organi di sostegno e di movimento;
      d) patologia e clinica ortopedica e traumatologica;
      e)  radiologia  dell'apparato  scheletrico  di  sostegno  e  di
movimento.
    3° anno:
      f) infortunistica dal punto di vista sociale e legale;
      g) clinica e terapia ortopedica e traumatologica.
  Turni di internato nei due ultimi anni in clinica ortopedica.
  Tutti gli insegnamenti dovranno essere seguiti da esami.
  Alla  fine  del  corso lo specializzando dovra' sostenere una prova
teorico-pratica ed una discussione sopra una dissertazione scritta su
argomento   delle   materie   contemplate   dallo   statuto   per  il
conseguimento   del   diploma   di   specialista   in   ortopedia   e
traumatologia.
  Gli  allievi dovranno pagare le tasse, le sopratasse e i contributi
prescritti per l'analoga scuola di specializzazione in chirurgia.
  Il numero degli specializzandi e' limitato a sei per anno.

            Scuola di specializzazione per medici settori
                ospedalieri, direttori di laboratorio

  Art. 126. - E' istituita una "scuola di specializzazione per medici
settori  ospedalieri, direttori di laboratorio" annessa alla Facolta'
di medicina e chirurgia.
  Detta scuola ha la durata di due anni.
  Art.  127.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti:
    1) tecnica delle autopsie;
    2) diagnostica anatomo-patologica;
    3) tecnica diagnostica istologica ed ematologica;
    4) tecnica e diagnostica batteriologica;
    5) tecnica e diagnostica immunologica;
    6) tecnica e diagnostica per ricerche di chimica clinica;
    7) tecnica di necroscopie medico legali;
    8) elementi di legislazione sanitaria.
  Al  termine  dei  corsi  a  coloro  che  avranno superato gli esami
speciali   ed   un   esame  di  diploma,  con  presentazione  di  una
dissertazione  scritta  verra'  rilasciato  un  diploma  di  "settore
laboratorista".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 63. - FRASCA