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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1125

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal:  17-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1052, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati è così ulteriormente modificato:
All'attuale art. 66 è aggiunto quanto appresso:

19)

Urologia. Dopo l'attuale art. 115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in urologia, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 1

Art. 116. - La durata, del corso degli studi della Scuola di specializzazione in urologia è di tre anni.
Art. 117. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) embriologia, anatomia dell'apparato genito-urinario.
Fisiologia dell'apparato genito-urinario;
2) patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica);
3) patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica);
4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica;
5) Interventi endoscopici;
6) tecnica operatoria degli interventi urologici.
Art. 118. - L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche per Cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica.
Art. 119. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento della specialità.
Art. 120. - La spesa relativa al funzionamento della predetta Scuola è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 39. - CARLOMAGNO