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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1125

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal: 17-2-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con  il regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i
regi  decreti  12  gennaio  1941,  n.  34;  27 aprile 1942, n. 571; 5
settembre  1942,  n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; e con i decreti
del  Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, numero 196 e 7
marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21
febbraio 1949, n. 43 e 21 aprile 1949, n. 613;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1933, n. 1052, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i
decreti sopra indicati e' cosi' ulteriormente modificato:
    All'attuale art. 66 e' aggiunto quanto appresso:
      19) Urologia.
  Dopo  l'attuale  art.  115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli,
relativi   all'istituzione   della   Scuola  di  specializzazione  in
urologia,   con  lo  spostamento  della  numerazione  degli  articoli
successivi.
  Art.  116.  -  La  durata,  del  corso  degli studi della Scuola di
specializzazione in urologia e' di tre anni.
  Art.  117.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  Scuola  sono  i
seguenti:
    1)    embriologia,    anatomia   dell'apparato   genito-urinario.
Fisiologia dell'apparato genito-urinario;
    2)  patologia  e  clinica medica dell'apparato urinario (urologia
medica);
    3)   patologia   e   clinica  chirurgica  dell'apparato  urinario
(urologia chirurgica);
    4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica;
    5) Interventi endoscopici;
    6) tecnica operatoria degli interventi urologici.
  Art. 118. - L'insegnamento teorico sara' integrato da esercitazioni
pratiche per Cui si richiede un internato di due anni nella divisione
urologica della clinica chirurgica.
  Art.  119.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione   di   una   dissertazione  scritta  su  argomento  della
specialita'.
  Art.  120.  -  La  spesa  relativa  al funzionamento della predetta
Scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Torino.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951
  Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 39. - CARLOMAGNO