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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 322

Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/8/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1995)
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Testo in vigore dal:  18-8-1995

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti l'art. 17, commi 1, 2, 3 e 7 e l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme per l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 29/2/UDC del 15 marzo 1995;
ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo

I PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI

Art. 1

Campo d'applicazione
1. Il presente capo disciplina l'impiego della benzina, del petrolio lampante, del gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio liquefatti, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in appresso denominato "decreto-legge", negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi della tabella A, punto 1, allegata al decreto-legge medesimo.
2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti petroliferi possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- I commi 1, 2, 3 e 7 dell'art. 17 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme in materia di armonizzazione in materia di accise sugli oli minerali, sono i seguenti:
"1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:
a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione con le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000
per 1000 kg:
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili;
usi industriali: lire 20 al mc.
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante, per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici: NC 2707 10, 2707 20, 2707 30,
2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.
(Omissis).
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3".
- Il comma 1 dell'art. 20 del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993, è il seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32".