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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 322

Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/8/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1995)
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Testo in vigore dal: 18-8-1995
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti l'art. 17, commi 1, 2, 3 e  7  e  l'art.  20,  comma  1,  del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme  per
l'armonizzazione  delle  disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1994;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota prot. n. 29/2/UDC del 15 marzo 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Capo I
                   PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione
 1. Il presente capo disciplina l'impiego della benzina, del petrolio
lampante,  del  gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio
liquefatti, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30  agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427,  in  appresso  denominato  "decreto-legge",  negli  usi
diversi  da  quelli  di carburante per autotrazione e di combustibile
per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi della tabella  A,  punto
1, allegata al decreto-legge medesimo.
  2.  Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti petroliferi possono
essere utilizzati con o senza  denaturazione,  secondo  le  modalita'
stabilite nei successivi articoli del presente capo.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - I commi 1, 2, 3 e 7 dell'art. 17 del  D.L.  30  agosto
          1993,  n.   331, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre 1993, n.  427, recante, fra  l'altro,  norme  in
          materia  di  armonizzazione  in materia di accise sugli oli
          minerali, sono i seguenti:
             "1. Sono assoggettati  ad  accisa  i  seguenti  prodotti
          petroliferi:
               a)  benzina  (codice  NC  2710  00  31  e 2710 00 35),
          benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da  gas  o
          gasolio  (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti
          (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per  autotrazione  e
          per  combustione con le aliquote stabilite dall'art. 18 del
          decreto-legge  22  maggio  1993,  n.  155,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
               b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51
          e 2710 00 55):
               1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
               2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;
               c) oli combustibili  (codice  NC  2710  00  79):  lire
          90.000
          per 1000 kg:
               1)  oli  combustibili  con tenore di zolfo inferiore o
          uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
               d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
               1) per autotrazione: aliquota zero;
               2) per combustione:
                usi civili;
                usi industriali: lire 20 al mc.
             2. I seguenti prodotti, diversi da quelli  indicati  nel
          comma  1,  se  destinati  ad essere usati, se sono messi in
          vendita o se sono usati  come  combustibile  o  carburante,
          sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per
          il combustibile o il carburante, per motori, equivalente:
               a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
               b)  i  prodotti di cui ai codici: NC 2707 10, 2707 20,
          2707 30,
          2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
               c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
               d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
               e) i prodotti di cui al codice NC  2711,  compresi  il
          metano  ed  il  propano chimicamente puri, ma con eccezione
          del gas naturale;
               f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00,
          2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
               g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
               h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
               i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902  19
          90,  2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e
          2902 44;
               l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11  00  e  3403
          19;
               m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
               n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
             3.  Oltre  ai  prodotti  elencati nel comma 2 e' tassato
          come  carburante  qualsiasi  altro  prodotto  destinato  ad
          essere  utilizzato,  messo  in  vendita  o  utilizzato come
          carburante o come additivo ovvero per accrescere il  volume
          finale  dei carburanti; e' tassato, inoltre, con l'aliquota
          d'imposta  prevista  per   l'olio   minerale   equivalente,
          qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato,
          messo  in  vendita  o  utilizzato  come combustibile per il
          riscaldamento, ad eccezione  del  carbone,  della  lignite,
          della  torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile
          o del gas naturale.
             (Omissis).
             7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
          le  modalita'  per  l'esercizio della vigilanza fiscale sui
          prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui  si
          verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3".
             -  Il  comma  1  dell'art.  20  del  D.L.  n.  331/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993,  e'
          il seguente:
             "1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15
          e  le  altre  norme  comunitarie  relative  al regime delle
          agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi  elencati
          nella  tabella  A allegata al presente decreto sono ammessi
          ad  esenzione  o  all'aliquota  ridotta  nella  misura  ivi
          prevista,  con  l'osservanza  delle modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle   finanze,   anche   mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere effettuata con la procedura  di  accredito  prevista
          dall'art.  14. La predetta tabella sostituisce la tabella A
          allegata  al  decreto-legge  23  ottobre  1964,   n.   989,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 dicembre
          1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19  marzo
          1973, n. 32".