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DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155

Misure urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 (in G.U. 21/07/1993, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001)
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Testo in vigore dal:  2-8-2001
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Art. 18

Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e gas metano
1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
a) benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro da lire 914.000 a lire 960.220 per 1.000 litri;
b) benzine aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0.013 g per litro da lire 827.000 a lire 869.020 per 1.000 litri;
c) oli da gas o gasolio da lire 625.620 a lire 676.040 per 1.000 litri;
d) gas di petrolio liquefatti:
per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg;
per combustione da lire 245.000 a lire 282.820 per 1.000 kg.
2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a 3.000 kg dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10 sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
3. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
a) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 12 a lire 50 al mc;
b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 77 a lire 115 al mc;
c) altri usi civili: da lire 258 a lire 296 al mc.
4. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) lire 38 al mc per gli usi di cui alle lettere a) e
b) del comma 3;
b) lire 202 al mc per gli altri usi civili.
5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 16, comma 4, concernenti i numeri 24) e 39) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituiscono le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), d), f) punti 1 e 2, g) punto 2 e relative note del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, e quelle dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto- legge nella parte concernente i medesimi numeri della predetta tabella A allegata al decreto n. 633 del 1972.
7. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
((11))
8. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi per il 1994 e nella misura di lire 416 miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 01/08/2001, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia."