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LEGGE 11 maggio 1981, n. 213

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1991)
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Testo in vigore dal:  2-6-1981

Art. 9


Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.
Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto.
Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.