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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  1-4-2010
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Art. 20

Impieghi agevolati
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.