stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023, n. 164

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa. (23G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2023
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  2-12-2023

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 13, laddove è previsto che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 ottobre 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 238-bis, che al comma 6 prevede l'incremento di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, connesso alla riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, gli articoli 4, 4-bis e 4-ter, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa e di percorsi formativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e, in particolare, le disposizioni ivi recate al Libri: Primo, Titolo II, Capi IV, V, VI e VII e Quinto, Titolo I, Capo I, relative ai diversi profili connessi all'organizzazione del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, il quale, al Quadro 1 - Ministero della difesa - ha rideterminato la dotazione organica complessiva del personale civile del Dicastero di livello dirigenziale e non dirigenziale;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106;
Vista la nota n. M_D A3DFB29 REG2023 0045593 in data 8 settembre 2023, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 759/2023, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni in materia di organizzazione
del Ministero della difesa
1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative e degli organici del personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale, e non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 81 è abrogato;
b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV, dopo l'articolo 88, è inserito il seguente Capo:

«Capo IV-bis
Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa

Art. 88-bis (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa). - 1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono così ripartirti:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; sanità militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
c) all'articolo 106:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, la parola: «undici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
1.2) la lettera o) è soppressa;
2) al comma 2 la parola: «sette» è soppressa;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113»;
d) all'articolo 110:
1) al comma 1, le parole: «e 112» sono sostituite dalle seguenti: «, 112 e 112-bis»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.»;
e) all'articolo 111:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del bilancio e degli affari finanziari» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e»;
2) il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 112:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «per le ispezioni amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.»;
g) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio).
- 1. L'Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:
a) detiene e aggiorna l'inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate;
b) cura le attività connesse all'acquisizione, all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonché le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari;
c) cura il complesso delle attività relative alle servitù militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari;
d) presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture;
e) provvede al complesso delle attività connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprietà causate da fatti di servizio e delle indennità da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonché ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa;
f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili di proprietà privata o di enti pubblici non statali, nonché con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni;
g) provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonché al complesso di attività connesse alla materia dei contributi per l'edilizia residenziale.»;
h) all'articolo 113:
1) al comma 2 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) la Direzione generale dei lavori;»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»;
3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonché dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.»;
i) all'articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
l) all'articolo 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
m) all'articolo 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
n) dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Direzione generale dei lavori). - 1. La Direzione generale dei lavori, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
c) provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata nelle materie di competenza.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialità «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
o) all'articolo 122:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
2) al comma 3 la parola «due» è soppressa;
p) all'articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;
1.2) le parole: «, è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.»;
q) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «133 unità» sono sostituite dalle seguenti: «106 unità»;
2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unità in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unità in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell'incremento di due unità in attuazione dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
3) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Il totale di 106 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.»;
r) all'articolo 966, comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.681 unità»;
1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.246 unità»;
1.3) al numero 3), le parole: «63 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.824 unità»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unità;»
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unità.».
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato».
- Si riportano gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero è definita dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare.
Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'art. 48 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Omissis.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.
- La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244», sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34.
- Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29.
- Si riporta il testo dell'art. 238-bis, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale). - 1.-5. (omissis)
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.».
- La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a), 3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa). - 1. (omissis).
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: "due uffici centrali" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici centrali";
1.2) alla lettera g), le parole: "Commissariato generale per le onoranze ai Caduti" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa";
2) al comma 2, dopo le parole: "l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento";
b) - i) (omissis)
3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.
4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144:
«Art. 4. (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa). - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'art. 16, comma 2, le parole: "articolata in" sono sostituite dalle seguenti: "articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le parole: "e gli uffici centrali sono disciplinati" sono sostituite dalle seguenti: "e negli uffici centrali, è disciplinata";
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'art. 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) al segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate";
2) all'art. 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: "Il Segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti,";
2.2) al comma 2, dopo le parole: "limitatamente ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le seguenti: "per il Direttore nazionale degli armamenti";
3) all'art. 33, comma 1, lettera b), le parole: "e direzioni del Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dal segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti";
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: "Direttore nazionale degli armamenti";
2) l'art. 40 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se Il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.";
3) all'art. 41:
3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti";
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
3.2.2) alla lettera b), le parole: "e tecnico-amministrativa della difesa" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma";
3.2.3) la lettera c) è abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: "nell'area tecnico-amministrativa e" sono soppresse e le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
3.3) al comma 2, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
4) all'art. 42:
4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti";
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: "i direttori generali del Ministero" sono inserite le seguenti: "facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti";
4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
4.2.4) alla lettera c) le parole: "del Segretariato generale della difesa, disciplinato", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata";
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti";
2) all'art. 43:
2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze della Direzione nazionale degli armamenti";
2.2) al comma 1, le parole: "il Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "l'innovazione e la ricerca tecnologica";
2.3) al comma 2, le parole: "del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti" e le parole:
"dall'art. 106 del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
3) all'art. 44, comma 1, le parole: "il Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti";
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:
"Sezione II-bis
Segretario generale della difesa
Art. 44-bis (Configurazione della carica di segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.
In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter (Organi di supporto del segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se Il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se Il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito Il Segretario generale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.";
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'art. 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
1.2) al comma 3, le parole: "dal Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
2) all'art. 50, comma 1, le parole: ", nominato con decreto del Ministro della difesa," sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'art. 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";
2) all'art. 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";
h) al libro secondo:
1) all'art. 282, comma 3, lettera a) le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
2) all'art. 306:
2.1) al comma 4, le parole: "la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale competente";
2.2) al comma 5-bis, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";
3) all'art. 307, comma 10, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";
4) all'art. 324, comma 10, le parole: "alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio centrale competente";
5) all'art. 357, comma 1, le parole: "segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dell'Ufficio centrale competente";
i) al libro terzo:
1) all'art. 553, comma 1, dopo le parole: "Segretariato generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti";
l) al libro quarto:
1) all'art. 751, comma 4, dopo le parole: "e, per quanto di interesse," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti e";
2) all'art. 833-bis, comma 2, le parole: "della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente";
3) all'art. 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";
4) all'art. 1041:
4.1) al comma 1, le parole: "partecipa, quale componente," sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,";
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "Il Vice segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,";
4.2.2) alla lettera a), le parole: "il Vice segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "il Vice segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,";
5) all'art. 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: "e segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti";
5.2) al comma 3, le parole: "e Il Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti";
6) all'art. 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale";
7) all'art. 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: "Segretario generale," sono inserite le seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti,";
8) all'art. 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
"e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti";
8.2) alla lettera f), le parole: "ed e)" sono sostituite dalle seguenti: ", e) ed e-bis)";
m) al libro nono:
1) all'art. 2186, comma 2, dopo le parole: "del Segretariato generale della difesa," sono inserite le seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,";
2) all'art. 2190, comma 2, le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
3) all'art. 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: "per l'area" sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree";
3.2) al comma 3, dopo le parole: "del segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "del Direttore nazionale degli armamenti,".
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, Il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 4-bis. (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)
1. All'art. 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della";
2) le parole: "ad ordinamento speciale della difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza";
b) al comma 2:
1) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226";
2) le parole: "bandi annuali per corsi di dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";
3) la parola: "frequentatori" è sostituita dalla seguente: "partecipanti";
c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".
2. All'art. 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente".».
Art. 4-ter. (Corsi di formazione professionale del personale militare). - 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'art. 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
"Art. 1013-bis (Corsi di formazione professionale).
- 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo".
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
"4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'art. 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)".».
- Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, titolo II, Capi IV, V, VI e VII e Quinto, titolo I, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
"Libro Primo
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
Titolo II
Amministrazione della difesa
Capo IV
Organi consultivi e di coordinamento
Capo V
Area tecnico operativa
Capo VI
Area tecnico amministrativa
Capo VII
Area tecnico industriale
Libro quinto
PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE
Titolo I
Personale civile
Capo I
Ripartizione delle dotazioni organiche".».
- Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, recante Individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, è registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106.

Note all'art. 1:
- Si riporta il quadro I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013:


===================================================================
|Qualifiche dirigenziali, professori e ricercatori e| Dotazione |
|personale delle aree prima, seconda e terza | organica |
+===================================================+=============+
|Dirigenti | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Dirigente 1ª fascia | 9|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Dirigente 2ª fascia | 108|
+---------------------------------------------------+-------------+
| Totale| 117|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Professori ordinari, | |
|straordinari, associati e | |
|ricercatori Totale| 26|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Terza Area Totale| 2.681|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Seconda Area Totale| 23.246|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Prima Area Totale| 1.824|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale qualifiche | |
|dirigenziali | 117|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale personale non | |
|dirigenziale | 27.777|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale complessivo | 27.894|
+---------------------------------------------------+-------------+

===================================================================
|Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina |
| militare «Giancarlo Vallauri», con sede a Livorno |
| Dotazione organica del personale civile |
+=============================================+===================+
|Livelli economici | Dotazione organica|
+=============================================+===================+
|III livello | 3|
+---------------------------------------------+-------------------+
|IV livello | 2|
+---------------------------------------------+-------------------+
|V livello | 2|
+---------------------------------------------+-------------------+
|VI livello | 11|
+---------------------------------------------+-------------------+
|VII livello | 14|
+---------------------------------------------+-------------------+
|Totale complessivo | 32|
+---------------------------------------------+-------------------+



- Si riporta l'art. 2, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3-4. (omissis)
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.».
- Per il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a), 3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa) - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da dieci strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:
a) - n) (omissis)
o) (soppressa)
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. - 4. (omissis)
5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art. 113.».
- Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 110 (Disposizioni comuni agli uffici centrali) - 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105.
2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'art. 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art.
113.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare:
a) - g) (omissis)
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 112 (Ufficio centrale per le ispezioni amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:
a) - b) omissis.
2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali). - 1. Omissis.
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
c-bis) la Direzione generale dei lavori;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.
3. (omissis)
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.
4-bis. Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'art. 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonché dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.».
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Direzione generale per il personale militare). - 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;
c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4».
- Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 115 (Direzione generale per il personale civile). - 1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 116 (Direzione generale della previdenza militare e della leva). - 1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:
a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 122 (Direzione generale di commissariato e di servizi generali). - 1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido;
b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
d) .
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.
3. Dalla Direzione generale dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 964 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 964 (Determinazione della dotazione organica).
- 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'art. 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'art. 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'art. 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
3. Negli articoli 965 e 966 è, rispettivamente, stabilita la ripartizione:
a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;
b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.».
- Si riporta il testo dell'art. 965 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti). - 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964, comma 1 è così ripartita:
a) dirigenti di prima fascia: 11 unità;
b) dirigenti di seconda fascia: 106 unità.
2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unità in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unità in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell'incremento di due unità in attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
3. Il totale di 106 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 966 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale). - 1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all'art. 964, comma 2 è così ripartita:
a) Aree:
1) area 3^: 2.681 unità;
2) area 2^: 23.246 unità;
3) area 1^: 1.824 unità;
b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unità;
1) professori ordinari e straordinari: 24 unità;
2) professori associati: 31 unità;
3) ricercatori: 6 unità;
c) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unità.».