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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-12-2023
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Art. 115

Direzione generale per il personale civile
1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.
((
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.
))