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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023, n. 164

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa. (23G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2023
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vigente al 12/05/2024
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Testo in vigore dal: 2-12-2023
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 13,  laddove  e'  previsto
che al  fine  di  semplificare  e  accelerare  le  procedure  per  la
riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al  30  ottobre  2023,  i
relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente,  di  concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive  modificazioni  e,  in
particolare, gli articoli 20, 21 e 22; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare,  l'articolo
17, comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconvertibilita' e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n.  7  e  8,  recanti,
rispettivamente: «Disposizioni  in  materia  di  revisione  in  senso
riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31
dicembre 2012, n.  244»  e  «Disposizioni  in  materia  di  personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure  per  la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli  articoli
2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma  1,  lettera
e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  aprile  2016,  n.  91,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  ai  decreti  legislativi  28
gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,  in  particolare,
l'articolo 238-bis, che al comma 6 prevede  l'incremento  di  quattro
unita' di personale, di cui due professori ordinari e due  professori
associati, connesso alla riconfigurazione del Centro alti  studi  per
la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di
alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa
e della sicurezza; 
  Vista la legge 5 agosto 2022,  n.  119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura,  di  sport  di  lavoro  e  per  l'organizzazione  del
Giubileo della Chiesa cattolica per  l'anno  2025»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in  particolare,
gli  articoli  4,  4-bis  e  4-ter,   concernenti,   rispettivamente,
disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa e  di
percorsi formativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90  e,  successive  modificazioni,  recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e,  in
particolare, le disposizioni ivi recate al Libri: Primo,  Titolo  II,
Capi IV, V, VI e VII e Quinto, Titolo I, Capo I, relative ai  diversi
profili connessi all'organizzazione del Ministero della difesa; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013,
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  26  marzo  2013,  n.  72  -  Serie   generale -
concernente la struttura del Segretariato generale,  delle  Direzioni
generali e degli Uffici  centrali  del  Ministero  della  difesa,  in
attuazione dell'articolo 113, comma  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo
2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, il quale, al Quadro 1
- Ministero della difesa - ha  rideterminato  la  dotazione  organica
complessiva  del  personale   civile   del   Dicastero   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Difesa  24  settembre  2020,
concernente  l'individuazione  dei  posti  di  funzione  dirigenziale
civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative
fasce retributive,  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  20
novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106; 
  Vista la nota n. M_D A3DFB29 REG2023 0045593 in  data  8  settembre
2023,  con  cui  il  Ministero  della  difesa,  sulla   proposta   di
riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali
rappresentative  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 giugno 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 759/2023, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio
2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni in materia di organizzazione 
                     del Ministero della difesa 
 
  1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della
difesa con  le  rimodulazioni  organizzative  e  degli  organici  del
personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale,  e
non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri  22  gennaio  2013,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche'  dall'articolo  7,  commi  2,  lettera  a),  3   e   4,   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 81 e' abrogato; 
    b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV,  dopo  l'articolo  88,  e'
inserito il seguente Capo: 
 
                            «Capo IV-bis 
       Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa 
 
   Art.  88-bis  (Ripartizione  delle  funzioni  e  dei  compiti  del
Ministero della difesa).  -  1.  L'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma  2,
del codice, sono cosi' ripartirti: 
    a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza  dello  Stato,  del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime  e  aree,
pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con
i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche  multinazionali  per  interventi   a   supporto   della   pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia di  difesa  e  sicurezza  militare  o  le  cui  deliberazioni
comportino  effetti  sulla  difesa  nazionale  e   attuazione   delle
decisioni da questi adottate;  rapporti  con  le  autorita'  militari
degli altri Stati;  informativa  al  Parlamento  sull'evoluzione  del
quadro  strategico  e  degli  impegni   operativi;   classificazione,
organizzazione  e  funzionamento  degli  enti  dell'area   operativa;
sanita' militare interventi  di  tutela  ambientale,  concorso  nelle
attivita' di protezione civile su disposizione del Governo,  concorso
alla  salvaguardia  delle  libere  istituzioni  e   il   bene   della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
    b) area tecnico amministrativa e  tecnico  industriale:  politica
degli armamenti e relativi programmi di cooperazione  internazionale;
conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo  strumento
militare; bilancio e  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;
affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali  del
personale  militare  e  civile;   armamenti   terrestri,   navali   e
aeronautici; telecomunicazioni, informatica  e  tecnologie  avanzate;
lavori  e  demanio;  commissariato  e  servizi   generali;   leva   e
reclutamento; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle
nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo   dei   programmi   d'armamento;
pianificazione   dell'area   industriale    pubblica    e    privata;
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti  dell'area
tecnico industriale.». 
    c) all'articolo 106: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, la  parola:  «undici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
        1.2) la lettera o) e' soppressa; 
      2) al comma 2 la parola: «sette» e' soppressa; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il numero complessivo, la ripartizione fra  strutture  di
livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e
dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale  assegnati
al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di  cui  al
comma 2, sono determinati con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare emanato  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma  4,  nel
rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di  funzione  di
cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113»; 
    d) all'articolo 110: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «e  112»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 112 e 112-bis»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Gli uffici centrali di cui al comma 1  si  articolano  in
uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti
in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il  cui
numero e le cui specifiche  funzioni  sono  determinati  con  decreto
ministeriale  di  natura   non   regolamentare   emanato   ai   sensi
dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto  del  numero  massimo  degli
uffici e dei posti di funzione di cui al  comma  4-bis  del  medesimo
articolo 113.»; 
    e) all'articolo 111: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del  bilancio  e  degli
affari finanziari» sono inserite le seguenti:  «dipende  direttamente
dal  Ministro,  e'  diretto  da  un  ufficiale   generale   o   grado
corrispondente delle Forze armate e»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 112: 
      1) al comma 1,  alinea,  dopo  le  parole:  «per  le  ispezioni
amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente  dal
Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti
del Ministero e»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1,
l'Ufficio centrale si  avvale  di  un  nucleo  ispettivo  di  livello
dirigenziale.»; 
    g) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
      «Art. 112-bis (Ufficio centrale del demanio e del  patrimonio).
-  1.  L'Ufficio  centrale  del  demanio   del   patrimonio   dipende
direttamente dal Ministro, e' diretto  da  un  dirigente  civile  del
ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare: 
        a) detiene e aggiorna l'inventario di  beni  demaniali  della
Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili  delle
Forze armate; 
        b)   cura    le    attivita'    connesse    all'acquisizione,
all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso,
nonche' le procedure di dismissione e quelle per la  sclassifica  dei
beni demaniali militari; 
        c) cura il complesso delle attivita' relative  alle  servitu'
militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi
a beni demaniali militari; 
        d)   presiede   alle   procedure   di   autorizzazione    per
attraversamenti di beni militari con condotte o  altre  tipologie  di
infrastrutture; 
        e)  provvede  al  complesso  delle  attivita'  connesse  alle
liquidazioni per  limitazioni  di  proprieta'  causate  da  fatti  di
servizio e delle indennita' da occupazione, alle espropriazioni, agli
acquisti consensuali, ai piani  regolatori  delle  zone  militarmente
rilevanti,  nonche'  ai  vincoli  storici,  artistici,  ambientali  o
paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa; 
        f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili
di proprieta' privata o di enti pubblici non statali, nonche'  con  i
raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni; 
        g) provvede alla costituzione e alla  revoca  di  alloggi  di
servizio nonche' al complesso di attivita' connesse alla materia  dei
contributi per l'edilizia residenziale.»; 
    h) all'articolo 113: 
      1) al comma 2 dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) la Direzione generale dei lavori;»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei  posti
di funzione dirigenziali di livello non generale  fissato  dal  comma
4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari che ne determinano la modifica e,  comunque,  ogni  due
anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura  non
regolamentare  adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  ne  e'  fissata  la
ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito
del Segretariato generale, degli uffici centrali  e  delle  direzioni
generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»; 
      3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis). Il numero  massimo  degli  uffici  e  dei  posti  di
funzione  dirigenziali  di  livello  non   generale,   nel   rispetto
dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  gennaio
2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023,  n.  74,  e'  rideterminato  in  riduzione  in   duecentotrenta
unita'.»; 
    i) all'articolo 114, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o
grado corrispondente delle Forze armate ed e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    l) all'articolo 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    m) all'articolo 116, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    n) dopo l'articolo 116 e' inserito il seguente: 
      «Art.  116-bis  (Direzione  generale  dei  lavori).  -  1.   La
Direzione generale dei lavori, in particolare: 
        a) cura la progettazione, la  realizzazione  la  manutenzione
delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali; 
        b) cura la formazione, quando effettuata  presso  gli  organi
dipendenti, di personale tecnico e specializzato  militare  e  civile
per le unita' operative e per gli organi  addestrativi,  logistici  e
territoriali; 
        c) provvede, fino alla definizione degli  specifici  percorsi
formativi,     al     riconoscimento     dell'adeguata      capacita'
tecnico-professionale e  dell'idonea  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture   militari    ai    fini    dell'acquisizione    della
qualificazione di ufficiale del genio; 
        d) cura il  contenzioso  di  competenza,  le  transazioni,  i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di
danni erariali e ogni altra  attivita'  demandata  nelle  materie  di
competenza. 
      2. La Direzione generale e' diretta da  un  ufficiale  generale
dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito  o  del
Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» -  o  del
Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato  in  ingegneria
civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali
di livello non generale, il cui numero e le cui  specifiche  funzioni
sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare
emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»; 
    o) all'articolo 122: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Direzione generale e' diretta da un  dirigente  civile
del ruolo dei dirigenti del Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli  di  cui  al
comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono  determinati
con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 113, comma 4.»; 
      2) al comma 3 la parola «due» e' soppressa; 
    p) all'articolo 964: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  e
dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  dalla  legge  26  febbraio
2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2  e  5
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»; 
        1.2)  le  parole:  «,  e'  rideterminata  in   riduzione   in
centoquarantaquattro  unita',  comprensive  di  trentotto  posti   di
funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno  presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,  arsenali
e reparti di manutenzione, sei nell'area  della  giustizia  militare,
nove negli uffici di  diretta  collaborazione  e  due  nell'organismo
indipendente di valutazione  della  performance  del  Ministro  della
difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  e'  rideterminata  in
riduzione in centodiciassette unita', comprensive di  ventisei  posti
di funzione di livello dirigenziale  non  generale,  di  cui  tredici
presso stabilimenti, centri, centri tecnici,  poli  di  mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione,  due  nell'area  della  giustizia
militare,  nove  negli  uffici  di  diretta  collaborazione   e   due
nell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministro della difesa»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. In coerenza con il  nuovo  assetto  organizzativo  e  nel
rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione  dell'articolo  2,
commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  la
dotazione organica complessiva del personale civile  di  livello  non
dirigenziale del Ministero e' rideterminata in  riduzione  in  27.813
unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci  per
cento della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale.»; 
    q) all'articolo 965: 
      1) al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «133  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «106 unita'»; 
      2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 e di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in  attuazione  dell'articolo
74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di  ulteriori  due
unita' in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  nonche'  dell'incremento  di  due
unita' in attuazione dell'articolo 7, comma 3  del  decreto-legge  22
aprile 2023, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74»; 
      3) il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il totale di 106 unita' di cui al comma  1,  lettera  b),
tiene conto delle riduzioni,  di  4  unita'  dirigenziali  civili  di
seconda fascia operata in  esecuzione  dell'articolo  1,  comma  897,
della legge n. 296 del 2006, di  30  unita'  dirigenziali  civili  di
seconda fascia, operata in attuazione  dell'articolo  1,  comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74,
commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
16 unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,  operata  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  8-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25, di 15 unita'  dirigenziali  civili  di  seconda
fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  lettera  a),  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  di  25  unita'  dirigenziali
civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  e  di  ulteriori  2
unita' dirigenziali  civili  di  seconda  fascia,  operata  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.  74,  e
comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non  generale,
dei quali 13 presso stabilimenti, centri,  centri  tecnici,  poli  di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2  nell'area  della
giustizia militare, 9 negli uffici  di  diretta  collaborazione  e  2
nell'organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministero della difesa.»; 
    r) all'articolo 966, comma 1: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «2.681 unita'»; 
        1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «23.246 unita'»; 
        1.3) al numero 3), le parole:  «63  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.824 unita'»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)   professori   ordinari,   straordinari,   associati    e
ricercatori: 30 unita';» 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) Istituto per le telecomunicazioni e  l'elettronica  della
Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unita'.». 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 13,  laddove  e'  previsto
che al  fine  di  semplificare  e  accelerare  le  procedure  per  la
riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al  30  ottobre  2023,  i
relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente,  di  concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive  modificazioni  e,  in
particolare, gli articoli 20, 21 e 22; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare,  l'articolo
17, comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconvertibilita' e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n.  7  e  8,  recanti,
rispettivamente: «Disposizioni  in  materia  di  revisione  in  senso
riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31
dicembre 2012, n.  244»  e  «Disposizioni  in  materia  di  personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure  per  la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli  articoli
2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma  1,  lettera
e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  aprile  2016,  n.  91,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  ai  decreti  legislativi  28
gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,  in  particolare,
l'articolo 238-bis, che al comma 6 prevede  l'incremento  di  quattro
unita' di personale, di cui due professori ordinari e due  professori
associati, connesso alla riconfigurazione del Centro alti  studi  per
la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di
alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa
e della sicurezza; 
  Vista la legge 5 agosto 2022,  n.  119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura,  di  sport  di  lavoro  e  per  l'organizzazione  del
Giubileo della Chiesa cattolica per  l'anno  2025»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in  particolare,
gli  articoli  4,  4-bis  e  4-ter,   concernenti,   rispettivamente,
disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa e  di
percorsi formativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90  e,  successive  modificazioni,  recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e,  in
particolare, le disposizioni ivi recate al Libri: Primo,  Titolo  II,
Capi IV, V, VI e VII e Quinto, Titolo I, Capo I, relative ai  diversi
profili connessi all'organizzazione del Ministero della difesa; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013,
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  26  marzo  2013,  n.  72  -  Serie   generale -
concernente la struttura del Segretariato generale,  delle  Direzioni
generali e degli Uffici  centrali  del  Ministero  della  difesa,  in
attuazione dell'articolo 113, comma  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo
2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, il quale, al Quadro 1
- Ministero della difesa - ha  rideterminato  la  dotazione  organica
complessiva  del  personale   civile   del   Dicastero   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Difesa  24  settembre  2020,
concernente  l'individuazione  dei  posti  di  funzione  dirigenziale
civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative
fasce retributive,  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  20
novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106; 
  Vista la nota n. M_D A3DFB29 REG2023 0045593 in  data  8  settembre
2023,  con  cui  il  Ministero  della  difesa,  sulla   proposta   di
riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali
rappresentative  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 giugno 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 759/2023, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio
2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni in materia di organizzazione 
                     del Ministero della difesa 
 
  1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della
difesa con  le  rimodulazioni  organizzative  e  degli  organici  del
personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale,  e
non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri  22  gennaio  2013,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche'  dall'articolo  7,  commi  2,  lettera  a),  3   e   4,   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 81 e' abrogato; 
    b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV,  dopo  l'articolo  88,  e'
inserito il seguente Capo: 
 
                            «Capo IV-bis 
       Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa 
 
   Art.  88-bis  (Ripartizione  delle  funzioni  e  dei  compiti  del
Ministero della difesa).  -  1.  L'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma  2,
del codice, sono cosi' ripartirti: 
    a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza  dello  Stato,  del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime  e  aree,
pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con
i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche  multinazionali  per  interventi   a   supporto   della   pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia di  difesa  e  sicurezza  militare  o  le  cui  deliberazioni
comportino  effetti  sulla  difesa  nazionale  e   attuazione   delle
decisioni da questi adottate;  rapporti  con  le  autorita'  militari
degli altri Stati;  informativa  al  Parlamento  sull'evoluzione  del
quadro  strategico  e  degli  impegni   operativi;   classificazione,
organizzazione  e  funzionamento  degli  enti  dell'area   operativa;
sanita' militare interventi  di  tutela  ambientale,  concorso  nelle
attivita' di protezione civile su disposizione del Governo,  concorso
alla  salvaguardia  delle  libere  istituzioni  e   il   bene   della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
    b) area tecnico amministrativa e  tecnico  industriale:  politica
degli armamenti e relativi programmi di cooperazione  internazionale;
conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo  strumento
militare; bilancio e  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;
affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali  del
personale  militare  e  civile;   armamenti   terrestri,   navali   e
aeronautici; telecomunicazioni, informatica  e  tecnologie  avanzate;
lavori  e  demanio;  commissariato  e  servizi   generali;   leva   e
reclutamento; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle
nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo   dei   programmi   d'armamento;
pianificazione   dell'area   industriale    pubblica    e    privata;
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti  dell'area
tecnico industriale.». 
    c) all'articolo 106: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, la  parola:  «undici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
        1.2) la lettera o) e' soppressa; 
      2) al comma 2 la parola: «sette» e' soppressa; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il numero complessivo, la ripartizione fra  strutture  di
livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e
dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale  assegnati
al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di  cui  al
comma 2, sono determinati con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare emanato  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma  4,  nel
rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di  funzione  di
cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113»; 
    d) all'articolo 110: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «e  112»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 112 e 112-bis»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Gli uffici centrali di cui al comma 1  si  articolano  in
uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti
in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il  cui
numero e le cui specifiche  funzioni  sono  determinati  con  decreto
ministeriale  di  natura   non   regolamentare   emanato   ai   sensi
dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto  del  numero  massimo  degli
uffici e dei posti di funzione di cui al  comma  4-bis  del  medesimo
articolo 113.»; 
    e) all'articolo 111: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del  bilancio  e  degli
affari finanziari» sono inserite le seguenti:  «dipende  direttamente
dal  Ministro,  e'  diretto  da  un  ufficiale   generale   o   grado
corrispondente delle Forze armate e»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 112: 
      1) al comma 1,  alinea,  dopo  le  parole:  «per  le  ispezioni
amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente  dal
Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti
del Ministero e»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1,
l'Ufficio centrale si  avvale  di  un  nucleo  ispettivo  di  livello
dirigenziale.»; 
    g) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
      «Art. 112-bis (Ufficio centrale del demanio e del  patrimonio).
-  1.  L'Ufficio  centrale  del  demanio   del   patrimonio   dipende
direttamente dal Ministro, e' diretto  da  un  dirigente  civile  del
ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare: 
        a) detiene e aggiorna l'inventario di  beni  demaniali  della
Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili  delle
Forze armate; 
        b)   cura    le    attivita'    connesse    all'acquisizione,
all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso,
nonche' le procedure di dismissione e quelle per la  sclassifica  dei
beni demaniali militari; 
        c) cura il complesso delle attivita' relative  alle  servitu'
militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi
a beni demaniali militari; 
        d)   presiede   alle   procedure   di   autorizzazione    per
attraversamenti di beni militari con condotte o  altre  tipologie  di
infrastrutture; 
        e)  provvede  al  complesso  delle  attivita'  connesse  alle
liquidazioni per  limitazioni  di  proprieta'  causate  da  fatti  di
servizio e delle indennita' da occupazione, alle espropriazioni, agli
acquisti consensuali, ai piani  regolatori  delle  zone  militarmente
rilevanti,  nonche'  ai  vincoli  storici,  artistici,  ambientali  o
paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa; 
        f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili
di proprieta' privata o di enti pubblici non statali, nonche'  con  i
raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni; 
        g) provvede alla costituzione e alla  revoca  di  alloggi  di
servizio nonche' al complesso di attivita' connesse alla materia  dei
contributi per l'edilizia residenziale.»; 
    h) all'articolo 113: 
      1) al comma 2 dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) la Direzione generale dei lavori;»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei  posti
di funzione dirigenziali di livello non generale  fissato  dal  comma
4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari che ne determinano la modifica e,  comunque,  ogni  due
anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura  non
regolamentare  adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  ne  e'  fissata  la
ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito
del Segretariato generale, degli uffici centrali  e  delle  direzioni
generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»; 
      3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis). Il numero  massimo  degli  uffici  e  dei  posti  di
funzione  dirigenziali  di  livello  non   generale,   nel   rispetto
dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  gennaio
2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023,  n.  74,  e'  rideterminato  in  riduzione  in   duecentotrenta
unita'.»; 
    i) all'articolo 114, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o
grado corrispondente delle Forze armate ed e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    l) all'articolo 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    m) all'articolo 116, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    n) dopo l'articolo 116 e' inserito il seguente: 
      «Art.  116-bis  (Direzione  generale  dei  lavori).  -  1.   La
Direzione generale dei lavori, in particolare: 
        a) cura la progettazione, la  realizzazione  la  manutenzione
delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali; 
        b) cura la formazione, quando effettuata  presso  gli  organi
dipendenti, di personale tecnico e specializzato  militare  e  civile
per le unita' operative e per gli organi  addestrativi,  logistici  e
territoriali; 
        c) provvede, fino alla definizione degli  specifici  percorsi
formativi,     al     riconoscimento     dell'adeguata      capacita'
tecnico-professionale e  dell'idonea  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture   militari    ai    fini    dell'acquisizione    della
qualificazione di ufficiale del genio; 
        d) cura il  contenzioso  di  competenza,  le  transazioni,  i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di
danni erariali e ogni altra  attivita'  demandata  nelle  materie  di
competenza. 
      2. La Direzione generale e' diretta da  un  ufficiale  generale
dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito  o  del
Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» -  o  del
Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato  in  ingegneria
civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali
di livello non generale, il cui numero e le cui  specifiche  funzioni
sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare
emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»; 
    o) all'articolo 122: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Direzione generale e' diretta da un  dirigente  civile
del ruolo dei dirigenti del Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli  di  cui  al
comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono  determinati
con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 113, comma 4.»; 
      2) al comma 3 la parola «due» e' soppressa; 
    p) all'articolo 964: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  e
dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  dalla  legge  26  febbraio
2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2  e  5
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»; 
        1.2)  le  parole:  «,  e'  rideterminata  in   riduzione   in
centoquarantaquattro  unita',  comprensive  di  trentotto  posti   di
funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno  presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,  arsenali
e reparti di manutenzione, sei nell'area  della  giustizia  militare,
nove negli uffici di  diretta  collaborazione  e  due  nell'organismo
indipendente di valutazione  della  performance  del  Ministro  della
difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  e'  rideterminata  in
riduzione in centodiciassette unita', comprensive di  ventisei  posti
di funzione di livello dirigenziale  non  generale,  di  cui  tredici
presso stabilimenti, centri, centri tecnici,  poli  di  mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione,  due  nell'area  della  giustizia
militare,  nove  negli  uffici  di  diretta  collaborazione   e   due
nell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministro della difesa»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. In coerenza con il  nuovo  assetto  organizzativo  e  nel
rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione  dell'articolo  2,
commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  la
dotazione organica complessiva del personale civile  di  livello  non
dirigenziale del Ministero e' rideterminata in  riduzione  in  27.813
unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci  per
cento della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale.»; 
    q) all'articolo 965: 
      1) al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «133  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «106 unita'»; 
      2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 e di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in  attuazione  dell'articolo
74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di  ulteriori  due
unita' in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  nonche'  dell'incremento  di  due
unita' in attuazione dell'articolo 7, comma 3  del  decreto-legge  22
aprile 2023, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74»; 
      3) il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il totale di 106 unita' di cui al comma  1,  lettera  b),
tiene conto delle riduzioni,  di  4  unita'  dirigenziali  civili  di
seconda fascia operata in  esecuzione  dell'articolo  1,  comma  897,
della legge n. 296 del 2006, di  30  unita'  dirigenziali  civili  di
seconda fascia, operata in attuazione  dell'articolo  1,  comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74,
commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
16 unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,  operata  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  8-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25, di 15 unita'  dirigenziali  civili  di  seconda
fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  lettera  a),  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  di  25  unita'  dirigenziali
civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  e  di  ulteriori  2
unita' dirigenziali  civili  di  seconda  fascia,  operata  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.  74,  e
comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non  generale,
dei quali 13 presso stabilimenti, centri,  centri  tecnici,  poli  di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2  nell'area  della
giustizia militare, 9 negli uffici  di  diretta  collaborazione  e  2
nell'organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministero della difesa.»; 
    r) all'articolo 966, comma 1: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «2.681 unita'»; 
        1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «23.246 unita'»; 
        1.3) al numero 3), le parole:  «63  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.824 unita'»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)   professori   ordinari,   straordinari,   associati    e
ricercatori: 30 unita';» 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) Istituto per le telecomunicazioni e  l'elettronica  della
Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unita'.».