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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. (20G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2020
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Testo in vigore dal:  20-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni comuni a più categorie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;
b) all'articolo 622:
1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.»;
c) all'articolo 635:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneità psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;
1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono soppresse;
1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.
1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;
d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;
e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie», sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;
f) all'articolo 668, comma 1:
1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» è sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;
3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,» è inserita la seguente: «corpi,»;
h) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare). - 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;
i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;
l) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b):
1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600» sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;
1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950» sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;
1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300» sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;
2) alla lettera c):
2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;
2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;
2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;
m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola «specialità» sono inserite le seguenti: «o qualificazioni»;
n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto disposto dall'articolo 859» sono soppresse;
o) all'articolo 861, il comma 2 è abrogato;
p) all'articolo 862:
1) ai commi 1 e 3, le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;
2) al comma 2, le parole «l'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «il militare»;
3) al comma 4:
3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;
3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie dal grado» sono inserite le seguenti: «, purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego»;
q) all'articolo 880, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.»;
r) dopo l'articolo 911, è inserito il seguente:
«Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruite). - 1.
Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti è imputabile a colpa del militare.»;
s) all'articolo 923, comma 5:
1) le parole «un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa» sono sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause»;
2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.»;
t) all'articolo 930:
1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:
a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonché volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;
2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.
1-quater. Il transito è precluso nei seguenti casi:
a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.
1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.»;
3) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:
«1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»;
u) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»;
v) dopo l'articolo 1051, è inserito il seguente:
«Art. 1051-bis (Promozioni in particolari situazioni). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»;
z) l'articolo 1084-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di età;
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
c) infermità;
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.»;
aa) all'articolo 1275:
1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente: «specialità»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»;
3) il comma 6-bis è abrogato;
bb) all'articolo 1280:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) nocchieri di porto: 6 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.»;
2) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.
4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.»;
cc) all'articolo 1359, comma 3, le parole «né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse;
dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»
ee) all'articolo 1377, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.»;
ff) all'articolo 1381, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;
b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.»;
gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»;
hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.
5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.»;
ii) dopo l'articolo 1837-bis, è inserito il seguente:
«Art. 1837-ter (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati). - 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»;
ll) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole «quadri al» sono sostituite dalle seguenti: «quadri per il»;
2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti»;
3) al comma 3:
3.1) la lettera a) è soppressa;
3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» è sostituita dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
─ L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
─ L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
─ Il testo dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281, è il seguente:
«Art. 1 - 1. Omissis.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) omissis.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'art. 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.».
─ Il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, n. 231, è il seguente:
«Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) - 1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».
─ Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94
(Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, n. 143.
─ Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, n. 143.
─ Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126
(Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2018, n. 255.
─ Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106.
─ Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140.
─ Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

─ Si riporta il testo dei commi 1, lettera c) e 1-bis,
dell'art. 622 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato e integrato dal presente decreto:
«Art. 622 (Perdita dello stato di militare) - 1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) - b) omissis;
c) per estinzione del rapporto di impiego in applicazione dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.».
─ Si riporta il testo dell'art. 635 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). - 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
a) - e) omissis;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) - n) omissis.
1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.
1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.
2. Omissis.
2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.
3. Omissis.».
─ Si riporta il testo della rubrica dell'art. 645 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 645 (Posti riservati a particolari categorie nei concorsi pubblici) - 1. Omissis.».
─ Si riporta il testo dell'art. 668 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 668 (Commissioni di concorso) - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a colonnello - presidente;
2) - 3) omissis;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello- presidente;
2) - 4) omissis;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a colonnello- presidente;
2) - 3) omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 2, lettera b),
dell'art. 673 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 673 (Norme generali sui concorsi) - 1. Omissis.
2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) omissis;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, corpi, specialità o specializzazioni.».
─ Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 740 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 740 (Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado) - 1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) omissis;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è la laurea magistrale;
c) omissis.
2. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 1, lettere b) e c),
dell'art. 798-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:
a) omissis;
b) sottufficiali:
1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 6.100 marescialli e 10.070 sergenti;
2) 9.250 della Marina militare, di cui 5.300 marescialli e 3.950 sergenti;
3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.100 marescialli e 8.150 sergenti;
c) volontari:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.
2. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 843 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 843 (Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa) - 1.
Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.».
─ Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 858 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 858 (Detrazioni di anzianità) - 1. - 2. Omissis.
3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.».
─ Il comma 2 dell'art. 861 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, è abrogato.
─ Si riporta il testo dell'art. 862 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 862 (Dimissioni volontarie) ─ 1. Il militare ha
facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando il militare raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. Il militare in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finchè non è collocato nel congedo assoluto.
4. Il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego.
5. - 6. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 923 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 923 (Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego) - 1. - 4. Omissis.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.».
─ Si riporta il testo delle lettere a), b) e c), del
comma 1, dell'art. 1000 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1000 (Cessazione dell'appartenenza al complemento) - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;
d) omissis.».
─ Si riporta il testo dell'art. 1275 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1275 (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare) - 1.
Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specialità dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. - 5. Omissis.
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza. 6-bis. (Abrogato).».
─ Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1280 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare) - 1. - 3. Omissis.
4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) nocchieri di porto: 6 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.
4-bis. Omissis.
4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.
4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.».
─ Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 1359 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1359 (Richiamo) - 1. - 2. Omissis.
3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato.
4. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 1389 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1389 (Decisioni del Ministro della difesa) - 1.
Il Ministro della difesa:
a) omissis;
b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 90 giorni.».
─ Si riporta il testo dell'art. 2209-septies del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare) - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Omissis;
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) (soppressa);
b) omissis;
c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente o della qualifica speciale con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d) omissis.».