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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (17G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1791:
1) al comma 1, le parole «percentuale del 60 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «percentuale del 64 per cento»;
2) al comma 2, le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al 74 per cento»;
b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole «corrispondere ai»,
sono inserite le seguenti: «maggiori, tenenti colonnelli e»;
c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze
previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro
48.381,53;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro
39.587,41;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro
33.837,38;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 33.837,38;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto
anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante euro 26.100,00;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante euro 23.290,00;
l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;
m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 33.837,38;
n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 23.290,00;
o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado.
Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello
stipendiale successivo.
3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo
indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti
dalla normativa vigente.
Art. 1810-ter (Indennità integrativa speciale). - 1.
L'indennità integrativa speciale è attribuita al personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare nei valori annui lordi di seguito indicati:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro
12.022,44;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro
11.402,88;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro
10.997,76;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré
anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o
qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante euro 10.439,64;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.»;
d) l'articolo 1811 è sostituito dal seguente:
«Art. 1811 (Attribuzione stipendiale). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito
indicati per ciascun grado:
a) Esercito italiano e Marina militare:
1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;
2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;
3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
b) Aeronautica militare:
1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;
2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;
3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello, anni diciannove;
6) tenente colonnello, con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello, anni diciannove;
8) maggiore con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento
della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni
quindici;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito
con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.
3. Agli ufficiali superiori con più di ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.»;
e) dopo l'articolo 1811, è inserito il seguente:
«Art. 1811-bis (Progressione economica). - 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe.
2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del
venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o qualifica di aspirante.
3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con più di
diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della
qualifica di aspirante.»;
f) all'articolo 1813:
1) alla rubrica, le parole «al personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si
applicano le norme previste per il personale militare di cui
all'articolo 1801.»;
g) all'articolo 1814, comma 1, le parole «Al personale dirigente», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»;
h) all'articolo 1815:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio
permanente effettivo»;
2) al comma 1, la parola «dirigenti» è sostituita dalle
seguenti: «generali e agli ufficiali superiori»;
i) all'articolo 1816:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo
del traffico aereo»;
2) al comma 1, le parole «Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli
ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti»;
l) l'articolo 1817 è sostituito dal seguente:
«Art. 1817 (Assegno pensionabile). - 1. È attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro
345,94;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 259,26;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;
i) tenente colonnello, euro 199,81;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 259,26;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 211,36;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.»;
m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-ter. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della
indennità di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro
della difesa.
1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2
ottobre 1997 n. 334.»;
n) l'articolo 1820 è sostituito dal seguente:
«Art.1820 (Indennità dirigenziale). - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado
rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue
lorde per tredici mensilità:
a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro
21.658,21;
b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.
2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto
sulla indennità di buonuscita.»;
o) l'articolo 1822 è sostituito dal seguente:
«Art. 1822 (Indennità operative). - 1. L'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di:
a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata,
generale di divisione e gradi corrispondenti;
b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi
corrispondenti;
c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio
complessivamente prestato;
e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.
2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78,
e successive modificazioni.
4. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella
tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti
disposizioni.
5. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è
corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.»;
p) l'articolo 1823 è sostituito dal seguente:
«Art. 1823 (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del
presente libro. Allo stesso personale si applica, altresì,
l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
q) l'articolo 1824 è sostituito dal seguente:
«Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo
familiare secondo la disciplina vigente.»;
r) all'articolo 1825:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori»;
2) al comma 1, le parole «del personale dirigente» sono
sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali generali e degli
ufficiali superiori»;
s) all'articolo 1826:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori istituti
economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori»;
2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali
e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:»;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i
compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;
t) dopo l'articolo 1826 è inserito il seguente:
«Art.1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro
straordinario nonché per riconoscere, solo a maggiori e tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi
introdotti ai sensi del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è
alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo
2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.
4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del
personale di quote di risparmio o economie di gestione.»;
u) all'articolo 1870, comma 3:
1) alla lettera i) le parole «e perequativa» sono sostituite
dalle seguenti: «e dirigenziale»;
2) la lettera l) è soppressa;
v) a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 è abrogato;
z) al libro sesto:
1) al titolo IV, le parole «non dirigente» sono sostituite
dalle seguenti: «militare fino al grado di capitano»;
2) al titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Ufficiali generali e ufficiali superiori»;
aa) all'articolo 1865:
1) alla rubrica le parole «escluso dall'ausiliaria» sono sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»;
2) al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria
di cui all'articolo 992,» sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale
delle Forze armate».
3. All'articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo è sostituito dal seguente:
«Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo
decreto legislativo».
4. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze
armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di
polizia civili e militari.».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 5 della legge 8
agosto 1990, n. 231:
a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
b) al comma 2:
1) le parole «maggiore e tenente colonnello,» sono soppresse;
2) le lettere c) e d) sono soppresse.
6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella
stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.


+-------------------------------------------------------------------+
| TABELLA 2 |
+-------------------------------------------------------------------+
| (ART. 2, COMMA 1-bis) |
+-------------------------------------------------------------------+
| PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE |
| DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 |
| MAGGIO 1995, N. 195 |
+-------------------------------------------------------------------+
| FORZE ARMATE | |
+------------------------------------------------------------| |
| ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA |PARA- |
+------------------------------------------------------------|METRI |
| UFFICIALI | UFFICIALI | UFFICIALI | |
+-------------------------------------------------------------------+
| | TENENTE DI | | |
| CAPITANO | VASCELLO | CAPITANO |150,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | SOTTOTENENTE DI | | |
| TENENTE | VASCELLO | TENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| SOTTOTENENTE | GUARDIAMARINA | SOTTOTENENTE |136,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO LUOGOTENENTE |PRIMO LUOGOTENENTE|PRIMO LUOGOTENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE |143,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO | |
|PRIMO MARESCIALLO CON| CON 8 ANNI NEL | CON 8 ANNI NEL | |
| 8 ANNI NEL GRADO | GRADO | GRADO |140,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |137,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 1^ | |
| MARESCIALLO CAPO | CAPO 1^ CLASSE | CLASSE |133,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 2^ | |
|MARESCIALLO ORDINARIO| CAPO 2^ CLASSE | CLASSE |131,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 3^ | |
| MARESCIALLO | CAPO 3^ CLASSE | CLASSE |124,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | SERGENTE MAGG. | |
| SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO | CAPO QUALIFICA | |
| QUALIFICA SPECIALE |QUALIFICA SPECIALE| SPECIALE |131,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| | |SERGENTE MAGG. CAPO| |
|SERGENTE MAGG. CAPO |2^ CAPO SCELTO CON | CON 4 ANNI NEL | |
|CON 4 ANNI NEL GRADO| 4 ANNI NEL GRADO | GRADO |125,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO |SERGENTE MAGG. CAPO|124,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE MAGGIORE | 2^ CAPO | SERGENTE MAGGIORE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |116,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN | |
| SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | |
| NENTE | NENTE | NENTE | |
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | |
| SPECIALE | SPECIALE | SPECIALE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | |
| GRADO | GRADO | GRADO |117,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO | SCELTO | SCELTO |116,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO |112,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|CAPORAL MAGG. SCELTO|SOTTOCAPO DI 2^ CL | 1^ AVIERE SCELTO |108,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| 1 CAPORAL MAGG. |SOTTOCAPO DI 3^ CL | AVIERE CAPO |105,25|
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1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è
attribuito il parametro stipendiale 154,00.».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato
nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche
affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianità
nel grado.(3)
((5))
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.
8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:
a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale
notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;
b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o
festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;
c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale
notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.
8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.
9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle
seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale
notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56.
9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissato nelle seguenti misure annue lorde:
a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio;
b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;
c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed è, cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con più
di quindici anni di servizio in euro 258,23.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in
euro 308,84.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il
grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato in
euro 46,00.
15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato
nelle seguenti misure:
a) euro 72,00 per i giorni dal lunedì al venerdì;
b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.
17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio al 30 settembre 2017, è corrisposto un assegno lordo una tantum pari
ad euro 350,00.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:
Gradi e corrispondenti Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi
Capitano 45,91 315,94
Tenente 45,50 313,17
Sottotenente 43,95 302,49
Primo Luogotenente 46,50 320,03
Luogotenente 46,50 320,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) 44,92 309,15
Primo Maresciallo 44,92 309,15
Maresciallo Capo 43,84 301,74
Maresciallo Ordinario 43,06 296,34
Maresciallo 42,32 291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale 42,90 295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado) 42,90 295,25
Sergente Maggiore Capo 42,90 295,25
Sergente maggiore 41,98 288,91
Sergente 41,34 284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale 41,56 286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado) 41,56 286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto 41,56 286,02
Caporal Maggiore Capo 41,34 284,52
Caporal Maggiore Scelto 41,20 283,58
Primo Caporal Maggiore 41,01 282,25
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico"