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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468 (in G.U. 16/11/1987, n.268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
Testo in vigore dal:  17-5-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:
sergenti: 10 per cento;
rimanenti sottufficiali: 22 per cento;
ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;
colonnelli e generali: 10 per cento. (2) (3)
2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988. Solo la misura del 22 per cento prevista per i rimanenti sottufficiali decorre, con le stesse modalità, dal 1 ottobre 1987.
2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987 al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78. (6) (8) (10)
((11))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 8 agosto 1990, n.231, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1990 è corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . L. 75.000;
b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000.";
(con l'art. 9 comma 2) che a decorrere dal 1 luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dal comma 1 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 nel modificare la L. 8 agosto 1990, n.231 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppressa".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n.163, ha disposto (con l'art. 5, comma 15) che la misura dell'indennità pensionabile prevista dal comma 2-bis del presente articolo è elevata al 30 per cento.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 12) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilità, un'indennità di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare la Tabella n. 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 13) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 308,84".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 5, comma 15 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento".