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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468 (in G.U. 16/11/1987, n.268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  provvedere
all'adeguamento retributivo  del  personale  militare,  nonche'  alla
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e  militari  dello
Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con  i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una  legge  organica
di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le
norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale  parziale
omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di  polizia,  agli
ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o  25  anni  di
servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli  importi  annui
lordi a fianco di ciascun grado indicati: 
    

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                          15 anni           25 anni
                        di servizio       di servizio
---------------------------------------------------------------------
a) capitano . . . . . .  2.100.000         4.500.000;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94));
d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94));
=====================================================================

    
  Le norme del presente comma si applicano anche ai  maggiori  ed  ai
tenenti  colonnelli  provenienti  da  carriere  e  ruoli  diversi  al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo  anno  di  servizio
militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani  provenienti  da
carriere  e  ruoli  diversi,  al  compimento  del  diciannovesimo   e
ventinovesimo  anno  di  servizio  militare  comunque   prestato   e'
attribuito un importo annuo  lordo  rispettivamente  di  1.500.000  e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili  e  si  aggiungono  alla   retribuzione   individuale   di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in  caso  di  promozione  al  grado  superiore;  per  gli   ufficiali
colonnelli  il  rispettivo   importo   non   costituisce   base   per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore. (2) ((10)) 
  9. A decorrere dal 1  giugno  1987  ai  sottufficiali  che  abbiano
compiuto 19 anni di servizio  e'  attribuito  un  assegno  funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e'  elevato  a  lire
1.800.000 annue lorde  al  compimento  di  29  anni  di  servizio.  I
predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici  di
cui al comma 8, e si  aggiungono  alla  retribuzione  individuale  di
anzianita'. 
  10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno  alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e da  disposizioni  analoghe,  sulle  ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  comprese  le
ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed  i  contributi
di riscatto, nonche' sulla determinazione degli  importi  dovuti  per
indennita' integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione  a
tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9. 
  11. Con decorrenza 30 giugno 1988  e'  conglobata  nello  stipendio
iniziale del livello o del  grado  attribuito  alla  stessa  data  al
personale  militare  delle  Forze  armate  una  quota  di  indennita'
integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 
  12.  Con  la  medesima   decorrenza   la   misura   dell'indennita'
integrativa speciale spettante  al  personale  militare  delle  Forze
armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 
  13. Nei  confronti  del  personale  militare  delle  Forze  armate,
cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988,  la
misura  dell'indennita'  integrativa  speciale,  spettante  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai titolari di  pensione  diretta,  e'
ridotta a cura della  competente  direzione  provinciale  del  Tesoro
dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel  caso  in
cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa  o  non  spetta,  e'
portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 
  14. Ai titolari di pensione  di  riversibilita'  aventi  causa  del
personale  militare  delle  Forze  armate  collocato  in   quiescenza
successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio
a decorrere  dalla  stessa  data,  la  riduzione  dell'importo  lordo
mensile di L. 72.067  va  operata  in  proporzione  dell'aliquota  di
riversibilita'  della  pensione  spettante,  osservando   le   stesse
modalita' di cui al comma 13. Se la  pensione  di  riversibilita'  e'
attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione  va  effettuata
in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. 
  15. Per il personale militare delle  Forze  armate  che  cessa  dal
servizio per raggiunti limiti di  eta',  ovvero  per  decesso  o  per
inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto  sul  trattamento
ordinario  di  quiescenza,  normale  e  privilegiato,  negli  importi
effettivamente corrisposti alla data di  cessazione  dal  servizio  e
nelle misure in vigore alla data dei 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988,
con decorrenza dalle date medesime. 
  15-bis.  Ai  sottufficiali  delle  Forze  armate,  compresi  quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza  sino
al grado di maresciallo capo  e  gradi  corrispondenti,  promossi  ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli  maggiori
e  marescialli  maggiori  aiutanti  ed  appuntati,  che  cessano  dal
servizio per eta'  o  perche'  divenuti  permanentemente  inabili  al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai  soli
fini  pensionistici   e   della   liquidazione   dell'indennita'   di
buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi  compresi
la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in
aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.  Detto  beneficio  si
estende  anche  ai  sottufficiali  provenienti  dagli  appuntati  che
cessano dal servizio  per  gli  stessi  motivi  sopra  specificati  a
condizione   che   abbiano   compiuto   trenta   anni   di   servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non  si  tiene  conto
per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui  all'articolo  46
della legge 10 maggio 1983, n. 212. 
  15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 83. 
  15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che,  alla
data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione  effettiva  di
servizio senza soluzione di  continuita',  si  applicano  i  benefici
previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,  n.
224. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 8 agosto 1990, n. 231 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che
"Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge  16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti  da  carriere  e
ruoli diversi al compimento del 19 e 29  anno  di  servizio  militare
comunque prestato, i quali rivestano il grado di  tenente,  capitano,
maggiore e tenente colonnello,  sono  rideterminati,  dal  1  gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi: 
    

                                                19 anni 29 anni
                                            di servizio di servizio
                                                 ---       ---
                       a) tenente . . . . . .  2.100.000 2.700.000;
                       b) capitano . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
                       c) maggiore . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
                       d) tenente colonnello . 3.200.000 4.500.000."

    
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dal D.Lgs.  29  maggio
2017, n. 94, ha disposto (con l'art. 5, comma  2)  che  "Gli  importi
previsti dall'articolo 1, comma 8,  del  decreto-legge  16  settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1987, n. 468, per gli  ufficiali  provenienti  da  carriere  e  ruoli
diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare  comunque
prestato, i quali rivestano  il  grado  di  tenente,  capitano,  sono
rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 
    

                                       19 anni       29 anni
                                    di servizio    di servizio
                                        ---          ---
    a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000    2.700.000;
    b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000     2.700.000;

    
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare l'art. 5,  comma  2
della L. 8 agosto 1990, n. 231,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 10, comma 5, alinea) che  suindicata  modifica  ha  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2018.