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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  9-2-1957

Art. 82

(Assegno alimentare)


All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.