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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
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Art. 8

Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.(3) (4)
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008 17 anni di servizio 27 anni di servizio 32 anni di servizio
Gradi euro euro euro
1° Caporal Maggiore 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Caporal Maggiore scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Caporal Maggiore Capo 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Caporal Maggiore Capo scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Sergente 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Sergente Maggiore 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Sergente Maggiore Capo 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Maresciallo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Maresciallo Ordinario 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Maresciallo Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
1° Maresciallo 1.829,40 3.070,50 3.531,03



(2) (3) (4)
((5))
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008 17 anni di servizio 27 anni di servizio 32 anni di servizio
Gradi euro euro euro
Sottotenente e Tenente 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Capitano 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Maggiore 3.122,70 5.144,10 5.915,67
Tenente Colonnello 3.122,70 5.144,10 5.915,67
4. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 10) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissato nelle seguenti misure annue lorde:
a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio;
b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;
c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui".