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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 9-6-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, recante
«Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
  Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere  di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente  della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei  carabinieri  e  Corpo  della  guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere  a)  e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento  militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n.  171,  recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il  personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  integrativo  del  quadriennio
normativo   2006-2009  e  del  biennio  economico  2006-2007  per  il
personale  non  dirigente  delle  Forze  armate  (Esercito, Marina ed
Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009
dalla  delegazione  di  parte  pubblica  e dallo Stato maggiore della
Difesa,  dalla  Sezione  COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e
dalla Sezione COCER Aeronautica;
  Visti  l'articolo  15,  del  decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze
armate  e'  stato  concertato  con  le  Sezioni  Esercito,  Marina ed
Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto,
non  sussiste  il  presupposto  per  l'attivazione della procedura di
dissenso  ai  sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2009, con la quale e' stato approvato, ai sensi
del  citato  articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del
1995,  previa  verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza
delle  osservazioni  di  cui  al  comma 8 del medesimo articolo 7, lo
schema  di  provvedimento  integrativo  riguardante  il personale non
dirigente delle Forze armate;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Ambito di applicazione e durata

  1.  Il  presente decreto si applica al personale delle Forze armate
(Esercito,  Marina  compreso  il  Corpo delle Capitanerie di Porto ed
Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai  periodi  dal  1°  gennaio  2006  al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa  e  dal  1°  gennaio  2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
settembre   2007,   n.  171,  di  recepimento  del  provvedimento  di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.
           Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1, 2 e 7 del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195 (Attuazione
          dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del rapporto di
          impiego  del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate):
             «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.»
             «Art. 2 (Provvedimenti). -  1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
              A)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di  cui  all'articolo  7,  comma  4  e  11, con decreto del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore  il  predetto  decreto  del Ministro per la funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo;
              B)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
             2.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
             3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma  1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.».
             «Art.   7   (Procedimento). -    1.   Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          funzione  pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
          scadenza  previsti  dai precedenti decreti. Entro lo stesso
          termine,  le  organizzazioni  sindacali del personale delle
          Forze  di  polizia ad ordinamento civile possono presentare
          proposte  e  richieste  relative alle materie oggetto delle
          procedure  stesse.  Il COCER Interforze puo' presentare nel
          termine   predetto,   anche   separatamente   per   sezioni
          Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
          proposte  e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
          al  Ministro  della difesa e, per il Corpo della Guardia di
          finanza,  al  Ministro  delle finanze, per il tramite dello
          stato   maggiore   della  Difesa  o  del  Comando  generale
          corrispondente.
             1-bis.  Le  procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
             2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
             3.   Le   trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
             4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di  accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri che
          compongono   la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
             5.   I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera  B),  si  svolgono  in  riunioni  cui partecipano i
          delegati  dei  Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della Guardia di finanza e rappresentanti delle
          rispettive   sezioni   COCER   e   si   concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
             6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
             7.   I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
             8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
             9.   Per   la   formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
             10.  L'ipotesi  di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
             11.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
             11-bis.  Nel  caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14  gennaio  1994,  n. 20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
             12.  La  disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
             13.  Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.».
             -    Il  decreto  del  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni  nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006,
          recante  «Individuazione  della  delegazione  sindacale che
          partecipa  alle  trattative per la definizione dell'Accordo
          sindacale  per  il  quadriennio  2006-2009, per gli aspetti
          giuridici,  e  per  il  biennio  2006-2007, per gli aspetti
          economici,  riguardante il personale delle Forza di polizia
          ad  ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della
          polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato)», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2006, n. 178.
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente   delle   Forze   armate  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico 2006-2007)», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legge 1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
          in   materia   economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
          l'equita'  sociale»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          ottobre 2007, n. 229:

             «Art.    15    (Rinnovi    contrattuali    2006-2007   -
          Autorizzazione  di spesa). - 1. Per fare fronte ai maggiori
          oneri  contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
          2007,  derivanti  dall'applicazione degli accordi ed intese
          intervenute  in materia di pubblico impiego nell'anno 2007,
          e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
          1,  commi  546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          una  spesa  massima  di 1.000 milioni di euro lordi, per la
          retrodatazione  al  1°  febbraio  2007  degli incrementi di
          stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi
          2,  3  e  4  hanno  previsto  decorrenze  successive  al 1°
          febbraio 2007.
             2.  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
          per   il   personale   delle  amministrazioni  dello  Stato
          destinatario  di contratti collettivi nazionali relativi al
          biennio  2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1°
          dicembre 2007.
             3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'
          al  personale  statale in regime di diritto pubblico per il
          quale,  entro  il termine del 1° dicembre 2007, siano stati
          emanati  i decreti di recepimento degli accordi sindacali o
          dei  provvedimenti  di  concertazione  relativi  al biennio
          2006-2007.
             4.  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
          anche   nei   confronti   del  personale  dipendente  dalle
          amministrazioni  del  settore  pubblico  non statale per il
          quale,  entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti
          definitivamente  i  contratti collettivi nazionali relativi
          al biennio 2006-2007.
             5.  Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
          4  costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del
          biennio  2006-2007  da definire, in sede contrattuale, dopo
          l'approvazione  del disegno di legge finanziaria per l'anno
          2008.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
             «133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse
          previste   dall'articolo  1,  comma  549,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296, per corrispondere i miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  in  regime  di diritto
          pubblico  per  il  biennio  2006-2007 sono incrementate per
          l'anno  2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
          2009  di  105  milioni di euro, con specifica destinazione,
          rispettivamente,  di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195.
             134.  In  aggiunta  a quanto previsto dal comma 133 sono
          stanziati,  a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro
          da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195,  per  valorizzare le specifiche funzioni svolte per la
          tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica, anche con
          riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
          e   della   difesa   nazionale,  da  utilizzare  anche  per
          interventi  in  materia  di buoni pasto e per l'adeguamento
          delle  tariffe  orarie  del  lavoro straordinario, mediante
          l'attivazione   delle  apposite  procedure  previste  dallo
          stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 17 della legge 23
          agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.:
             «Art.  17  (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Nota all'art. 1:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente   delle   Forze   armate  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico 2006-2007)», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.