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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
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Art. 4

Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Gradi e corrispondenti Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi
Capitano 45,91 315,94
Tenente 45,50 313,17
Sottotenente 43,95 302,49
Primo Luogotenente 46,50 320,03
Luogotenente 46,50 320,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) 44,92 309,15
Primo Maresciallo 44,92 309,15
Maresciallo Capo 43,84 301,74
Maresciallo Ordinario 43,06 296,34
Maresciallo 42,32 291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale 42,90 295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado) 42,90 295,25
Sergente Maggiore Capo 42,90 295,25
Sergente maggiore 41,98 288,91
Sergente 41,34 284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale 41,56 286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado) 41,56 286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto 41,56 286,02
Caporal Maggiore Capo 41,34 284,52
Caporal Maggiore Scelto 41,20 283,58
Primo Caporal Maggiore 41,01 282,25


(1)
((2))
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico"