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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2008, n. 114

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonchè per il rilancio competitivo del settore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/2008)
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Testo in vigore dal:  4-7-2008 al: 1-9-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Fermo di emergenza temporaneo e definitivo
1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
4. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
5. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.