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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2008, n. 114

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonchè per il rilancio competitivo del settore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/2008)
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Testo in vigore dal: 4-7-2008
al: 1-9-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare lo
stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui
aumenti   dei   costi  dei  fattori  energetici  e  di  produzione  e
considerati   anche   gli  strumenti  di  intervento  finanziario  di
emergenza  in  favore  del  settore, previsti dal regolamento (CE) n.
1198/2006  del  Consiglio,  del  27  luglio  2006,  relativo al Fondo
europeo per la pesca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per le politiche
europee,  dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
                  Emana il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Fermo di emergenza temporaneo e definitivo
  1.  In  dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore
della  pesca  anche  a  seguito  dei rialzi dei costi energetici e di
produzione  e'  concesso,  per  impresa,  l'arresto  temporaneo delle
attivita'  di  pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per
una  durata  di  trenta  giorni nell'arco temporale di quattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  In  conseguenza  del  fermo  d'emergenza  di cui al comma 1, il
Ministro   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  e'
autorizzato  a  concedere alle imprese di pesca una compensazione che
non  concorre  alla  formazione  della  base imponibile ai fini delle
imposte  sui  redditi,  ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai
fini  del  rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni.  La compensazione e' rapportata ai parametri stabiliti
nel  programma  operativo,  approvato  dalla Commissione europea, per
l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta,
e'   autorizzata   l'erogazione   di   una   indennita'  giornaliera,
determinata  secondo  le procedure di cui al comma 4, per garantire a
ciascun  membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i
relativi  oneri  previdenziali  ed assistenziali. Le misure di cui al
presente  comma,  conseguenti  all'evento  di  cui  al  comma 1, sono
attuate  con  le  modalita'  di cui al comma 4, fino alla concorrenza
della  somma  di  35  milioni  di  euro. Al relativo onere, pari a 35
milioni  di  euro  per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le
specifiche  assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure
per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento
(CE)  n.  1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10
milioni,   direttamente  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo
centrale  per  il  credito  peschereccio,  di cui all'articolo 13 del
decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154, istituito presso il
Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, che non
vengono trasferite per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 121,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3.  Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta
di  pesca  e  le  risorse  biologiche  del  mare,  il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio
2008,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  esistenti per
ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di
ristrutturazione  della  flotta,  utilizzando  le  risorse  dell'Asse
prioritario  1  - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE)
n.  1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo
di programmazione.
  4.  Le  modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del
premio,  le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo
supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo,
tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela
delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di
tutela  biologica,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali, sentita la Commissione
consultiva centrale della pesca marittima.
  5.  Le  modalita' di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi
compreso  il  regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai
commi  1  e  2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  sentita  la  Commissione  consultiva centrale della pesca
marittima.