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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
Testo in vigore dal:  9-7-2004

Art. 13

Misure di sostegno creditizio e assicurativo
1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»:
«Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.
La Ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari (I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato).
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.
Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.».