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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. 253

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-2005 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Introduzione dell'articolo 1-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalità di cui all'articolo 1, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
5. Con uno o più decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.".
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse):
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario). - 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale):
«2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono assicurate da:
(omissis);
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».
- Si riportano gli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore):
«Art. 11 (Reclutamento). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.».
«Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
- Si riportano gli articoli 2, comma 3, e 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):
«3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.».
«25 (Ufficiali delle forze di completamento). - (Omissis).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».
- L'art. 28 (Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali), comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, richiamato alla nota precedente, così recita «Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.».