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DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 273

Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente autonomo "La Triennale di Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei propri compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle proprie funzioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione e stima del patrimonio
1. L'ente autonomo "La Triennale di Milano", già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137, è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((2))
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che è a sua permanente disposizione.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010".