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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. 253

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 30-12-2005
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004,  n. 306, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.
266,  che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta
dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente
disposizioni   correttive   ed   integrative   del  predetto  decreto
legislativo  n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni,
recante  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante  regolamento di attuazione della citata legge n. 25
del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato
disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri    dell'economia    e    delle   finanze,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Introduzione dell'articolo  1-bis  al decreto legislativo 28 novembre
              1997, n. 464, e successive modificazioni

  1.  Dopo  l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  1.  In  relazione  alla  necessita'  di  disporre
permanentemente,  per  le  esigenze  di  cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  f),  della  legge  14 novembre 2000, n. 331, di personale in
congedo   adeguatamente   addestrato,  allo  scopo  di  garantire  la
funzionalita'  e  l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e delle
unita',  nonche'  la loro alimentazione, possono essere richiamati in
servizio,  su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad
un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei
militari  di  truppa  in  servizio  di  leva,  dei volontari in ferma
annuale  e  dei  volontari  in  ferma breve, in ferma prefissata e in
servizio   permanente.   Tale  personale,  inserito  nelle  forze  di
completamento  predisposte per le finalita' di cui all'articolo 1, e'
impiegato  in  attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero.
  2.  Ai  militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei
volontari  in  servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e
il trattamento economico dei pari grado in servizio.
  3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in
servizio  di  leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in
ferma  prefissata  di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il
trattamento  economico  dei  pari  grado appartenenti ai volontari in
ferma  prefissata  di un anno. Ai militari richiamati delle categorie
dei  volontari  in  ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni
sono  attribuiti  lo  stato  giuridico e il trattamento economico dei
pari  grado  appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro
anni.  In  ogni  caso, i richiamati non possono essere inquadrati con
grado  superiore  rispetto  a  quello  apicale previsto per la stessa
categoria  d'inquadramento.  Lo stato giuridico attribuito durante il
periodo  di  richiamo  non  ha  effetti  per  l'avanzamento  al grado
superiore,  ne'  ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli
articoli  11  e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per
l'accesso al servizio permanente.
  4.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  adottati  nei  limiti dei
contingenti  annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro
della  difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
8  maggio  2001,  n.  215,  e nel rispetto dei vincoli previsti dalla
normativa vigente in materia di assunzione del personale.
  5. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa sono definiti,
in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti
richiesti  ai  fini del richiamo in servizio, la durata massima delle
ferme  e  l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di
cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
  6.  Ai  sottufficiali  e  ai  militari  di  truppa  delle  forze di
completamento,  che  siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica
l'articolo  25,  comma  8,  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e successive modificazioni.".
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegata al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si  riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio
          2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
          urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
          della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
          rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
          disposizioni connesse):
              «Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
          deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
          correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
          decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
          16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
          1997,  n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
          attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
          2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
              - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio
          2002, n. 137:
              «Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione
          delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale della Difesa
          in    seguito   all'istituzione   del   servizio   militare
          volontario).  -  2.  Nell'attuazione della delega di cui al
          comma    1   il   Governo   riorganizza,   anche   mediante
          soppressione,    accorpamento,   razionalizzazione   ovvero
          ridefinizione  dei  compiti  anche in chiave interforze, le
          strutture   e   i  comandi  delle  aree  tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa  e tecnico-industriale della Difesa,
          adeguandone  l'assetto  alla  riconfigurazione  delle Forze
          armate,   favorendo   l'ottimizzazione   delle  risorse  ed
          assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla
          legge 18 febbraio 1997, n. 25.
              3.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di  cui  al  comma  1, al fine di acquisire il parere delle
          competenti  Commissioni  permanenti, che si esprimono entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
          Note all'art. 1:
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge
          14 novembre  2000,  n.  331  (Norme  per  l'istituzione del
          servizio militare professionale):
              «2   (Personale   militare   impegnato   nella   difesa
          nazionale). - 1.  Le  finalita'  di  cui  all'art.  1  sono
          assicurate da:
                (omissis);
                f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
          quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
          coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
          insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
          organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
          militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
          cinque anni, nei seguenti casi:
                  1)  qualora  sia  deliberato  lo stato di guerra ai
          sensi dell'art. 78 della Costituzione;
                  2)  qualora  una  grave  crisi internazionale nella
          quale  l'Italia  sia  coinvolta  direttamente  o in ragione
          della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
          giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
          Forze armate.».
              -  Si  riportano  gli  articoli 11  e  16  della  legge
          23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio
          obbligatorio  di  leva e disciplina dei volontari di truppa
          in  ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo per il
          conseguente coordinamento con la normativa di settore):
              «Art.  11  (Reclutamento).  - 1. Possono partecipare ai
          concorsi   per  il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
          quadriennale  i  volontari  in ferma prefissata di un anno,
          ovvero  in  rafferma  annuale, in servizio o in congedo, in
          possesso  dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
          a),  c),  d),  e),  g)  e  h),  e  degli ulteriori seguenti
          requisiti:
                a)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale per l'impiego
          nelle  Forze  armate  in qualita' di volontario in servizio
          permanente;
                b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
              2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in materia di
          reclutamento  del  personale  di  cui  all'art. 6, comma 4,
          della   legge   31 marzo   2000,   n.   78,   e  successive
          modificazioni.
              3.  Il  periodo  di ferma del militare, che presenta la
          domanda  di  partecipazione  ai concorsi di cui al comma 1,
          puo'  essere  prolungato, con il consenso dell'interessato,
          oltre  il  periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
          tempo  strettamente  necessario  al completamento dell'iter
          concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
          anni  2005  e  2006, dalla tabella A allegata alla presente
          legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
          cui  all'art.  23,  comma  2, e, a decorrere dal 1° gennaio
          2021,  dalla  tabella  A  allegata al decreto legislativo 8
          maggio  2001,  n.  215,  come  modificato dall'art. 2 della
          presente legge.
              4.  Se  il  numero  delle  domande  presentate  per  la
          partecipazione  ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 risulta
          inferiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, per i
          posti  eventualmente  non  coperti  possono  essere banditi
          concorsi  ai  quali  partecipano  cittadini in possesso dei
          prescritti requisiti.».
              «Art.  16  (Concorsi).  -  1.  Nel rispetto dei vincoli
          normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
          fatte  salve  le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
          all'art.  13,  comma  4,  del  decreto legislativo 5 aprile
          2002,  n.  77,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e fino al
          31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
          comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
          il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e militare e del
          Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
          a  concorso,  determinati  sulla base di una programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
          30 settembre  al  Ministero della difesa, sono riservati ai
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale,  di  cui  al  capo  II  della  presente  legge, in
          servizio  o  in congedo, in possesso dei requisiti previsti
          dai  rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle predette
          carriere.
              2.  Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
          partecipazione    al    concorso   per   una   sola   delle
          amministrazioni di cui al comma 1.
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  difesa,  e si concludono con la formazione
          delle   graduatorie   di  merito.  Nella  formazione  delle
          graduatorie  le amministrazioni tengono conto, quali titoli
          di  merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
          caratterizzazioni   riferite   a   contenuti,   funzioni  e
          attivita'  affini a quelli propri della carriera per cui e'
          stata    fatta    domanda    di   accesso   nonche'   delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale,  considerati  utili.  L'attuazione  delle predette
          procedure   e'   di   esclusiva  competenza  delle  singole
          amministrazioni interessate.
              4.   Dei   concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
                a) una  parte  e' immessa direttamente nelle carriere
          iniziali   di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine  delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure percentuali:
                  1)   30   per   cento  per  il  ruolo  appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
                  2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
          del Corpo della Guardia di finanza;
                  3)  55  per  cento  per  il  ruolo  degli  agenti e
          assistenti della Polizia di Stato;
                  4)  55  per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato;
                  5)  40  per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
                b) la  restante  parte  viene  immessa nelle carriere
          iniziali  di  cui  al  comma 1 dopo avere prestato servizio
          nelle  Forze  armate  in  qualita'  di  volontario in ferma
          prefissata  quadriennale,  nel  numero  corrispondente alle
          seguenti misure percentuali:
                  1)   70   per   cento  per  il  ruolo  appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
                  2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
          del Corpo della Guardia di finanza;
                  3)  45  per  cento  per  il  ruolo  degli  agenti e
          assistenti della Polizia di Stato;
                  4)  45  per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato;
                  5)  60  per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
                  6)  100 per cento per il Corpo militare della Croce
          Rossa.
              5.  Per  le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale.
              6.  I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione dei
          concorrenti  di  cui  al  comma  4,  lettera b), alla ferma
          prefissata  quadriennale,  la  relativa ripartizione tra le
          singole  Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
          stabiliti  con decreto del Ministro della difesa sulla base
          delle  esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
          tenuto   conto   dell'ordine   delle  graduatorie  e  delle
          preferenze espresse dai candidati.
              7.  In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti dei
          volontari   in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  a
          decorrere  dall'anno  2010 il numero dei posti riservati ai
          volontari  di  cui  al  comma  1 e' rideterminato in misura
          percentuale  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  i  Ministri interessati, previa delibera del
          Consiglio  dei  Ministri.  Con  le  medesime modalita' sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al  comma  4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
          alla  Camera  dei deputati ed al Senato della Repubblica al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
              -  Si riportano gli articoli 2, comma 3, e 25, comma 8,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
          per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
          strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
          comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):
              «3.  Al  fine  di conseguire la progressiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
          indicata  nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
          nella  tabella  «A»  di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
          annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica.».
              «25   (Ufficiali   delle  forze  di  completamento).  -
          (Omissis).
              8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
          siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
          per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
          aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
          attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
          al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
          precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
          indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
          eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
          dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
          corresponsione all'interessato.».
              -  L'art.  28 (Armonizzazione del trattamento economico
          degli  ufficiali),  comma 5, del decreto legislativo n. 215
          del  2001,  richiamato  alla  nota precedente, cosi' recita
          «Agli  ufficiali  delle  forze di completamento si applica,
          qualora  in servizio, il trattamento economico previsto per
          gli ufficiali del servizio permanente.».