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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 243

Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2011)
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Testo in vigore dal: 14-12-2005
al: 31-12-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo
41, comma 3;
  Vista   la   legge   10   dicembre   1975,   n.   693,  recante  la
ristrutturazione  del  Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
in  data  1°  aprile  1977,  recante  norme  per il funzionamento del
Consiglio  superiore  tecnico  delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione,  cosi'  come  modificato  dal  decreto del medesimo
Ministro in data 7 febbraio 1994;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;
  Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994,
n.  632,  recante  il  riordinamento  del Consiglio superiore tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
  Visto  il  testo  unico  della  radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e
del 16 settembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
      Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni
  1.   Il   Consiglio   superiore  delle  comunicazioni,  di  seguito
denominato:  "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di
proposta  nei  confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito
denominato:  "Ministro",  in  tutte  le  materie  di  competenza  del
Ministero  delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo
41  della  legge  16  gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti
gia'  attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma
24,  della  legge  31  luglio  1997,  n. 249, soppresso con il citato
articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:
    a)  atti  di  pianificazione,  di  programmazione  e  in  materia
tariffaria;
    b) contratti di servizio e contratti di programma;
    c)  atti  recanti  norme,  prescrizioni  o  capitolati  di natura
tecnica;
    d)   accordi   e   convenzioni  con  Governi  esteri,  organi  ed
organizzazioni    nazionali,    internazionali    o   sopranazionali,
comunitari;
    e) accordi con regioni ed enti locali;
    f)  atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini
informatici  e  di  pirateria commessi con qualunque tecnologia della
comunicazione,'di    multimedialita'   e   di   intermedialita',   di
convergenza  multimediale,  di  nuove tecnologie della comunicazione,
anche nel sistema integrato delle comunicazioni.
  3.  Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto
su  argomenti  attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle
tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
  4.  Il  Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro
argomento  che  gli  venga  sottoposto  dal  Ministro  o,  per il suo
tramite,  da  altre  amministrazioni  dello Stato, dalle regioni o da
altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.
  5.  Il  Consiglio  superiore puo' essere incaricato dal Ministro di
compiere  indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1
e  puo'  procedervi  di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi
motivatamente  l'utilita',  ai  fini  dell'efficacia della sua azione
consultiva,  anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso
ha   facolta',  inoltre,  di  proporre  agli  organi  competenti  del
Ministero  delle  comunicazioni  lo  svolgimento di studi, indagini o
istruttorie  che  rivestano un interesse strategico, nelle materie di
cui ai commi 2, 3 e 4.
  6.  Il  Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del
Ministero,  compiti  di  proposta e di segnalazione, preordinati allo
sviluppo  ed  al  miglioramento  delle  comunicazioni attraverso ogni
tecnologia.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n.
          3   (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione), pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
              "Art.   41   (Tecnologie  delle  comunicazioni).  -  1.
          Nell'ambito     dell'attivita'    del    Ministero    delle
          comunicazioni  nel  campo  dello  sviluppo delle tecnologie
          delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
          sicurezza  delle  reti  e della tutela delle comunicazioni,
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
          delle  comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
          e  ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
          ed  istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle
          poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
          normativa  tecnica,  di certificazione e di omologazione di
          apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
          Ministero  e  di  altre  organizzazioni pubbliche e private
          sulla   base   dell'art.   12,  comma 1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione    opera    la    Scuola   superiore   di
          specializzazione  in  telecomunicazioni  ai sensi del regio
          decreto    19 agosto    1923,   n.   2483,   e   successive
          modificazioni.
              2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
          compiti  di  cui  al  comma 1, all'Istituto superiore delle
          comunicazioni   e  delle  tecnologie  dell'informazione  e'
          attribuita     autonomia     scientifica,    organizzativa,
          amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
          legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
          attivita'  di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnati, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, allo
          stato  di  previsione  del  Ministero delle comunicazioni -
          centro    di   responsabilita'   amministrativa   "Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione"   e   destinati  all'espletamento  delle
          attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
          della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
          al  potere  di  indirizzo  e  vigilanza del Ministero delle
          comunicazioni.
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  acquista  la  denominazione di Consiglio
          superiore  delle  comunicazioni  ed  assume  tra le proprie
          attribuzioni  quelle riconosciute in base all'art. 1, comma
          24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente
          per  le  comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e
          nella  cui  dotazione  finanziaria  il  Consiglio  succede.
          Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  i componenti del Consiglio cessano
          dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e'
          organo  consultivo  del  Ministero  delle comunicazioni con
          compiti   di   proposta  nei  settori  di'  competenza  del
          Ministero.  Con  regolamento  da emanare entro quattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta  del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          si provvede al riordinamento del Consiglio.
              4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
          propri  organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti
          di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana anche a
          supporto  degli  organi  indicati  dall'art. 14 della legge
          22 febbraio  2001,  n. 36, ferme restando le competenze del
          Ministero della salute.
              5.   La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'  riconosciuta
          istituzione  privata  di alta cultura ed e' sottoposta alla
          vigilanza  del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
          elabora  e  propone strategie di sviluppo del settore delle
          comunicazioni,  da  potere sostenere nelle sedi nazionali e
          internazionali   competenti,   coadiuva  operativamente  il
          Ministero  delle  comunicazioni nella soluzione organica ed
          interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
          economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
          connesse  alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento
          della   Fondazione   lo   Stato  contribuisce  mediante  un
          contributo  annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
          di  5.165.000  euro per spese di investimento relative alle
          attivita'   di  ricerca.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
          soluzione  di  continuita', rimanendo confermato, il regime
          convenzionale  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
          Fondazione  Ugo  Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
          7 marzo   2001,  recante  la  disciplina  delle  reciproche
          prestazioni  relative alle attivita' di collaborazione e la
          regolazione   dei   conseguenti   rapporti.  Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la  Fondazione  Ugo  Bordoni  realizza  altresi' la rete di
          monitoraggio   dei  livelli  di  campo  elettromagnetico  a
          livello  nazionale,  a valere sui fondi di cui all'art. 112
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
          stabilite da apposita convenzione.
              6.  Lo  statuto,  l'organizzazione  e  i ruoli organici
          della  Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza
          con  le  attivita'  indicate al comma 5. I dipendenti della
          Fondazione   risultanti  in  esubero  in  base  alla  nuova
          organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita',
          possono  chiedere di essere immessi, anche in soprannumero,
          nel  ruolo  dell'Istituto  superiore  delle comunicazioni e
          delle  tecnologie  dell'informazione  e del Ministero delle
          comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
          secondo  criteri  e  modalita'  da definire con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
          nei  posti  e  con  le  qualifiche professionali analoghe a
          quelle   rivestite.   Al   personale   immesso  compete  il
          trattamento  economico  spettante  agli  appartenenti  alla
          qualifica  in  cui  ciascun dipendente e' inquadrato, senza
          tenere   conto   dell'anzianita'   giuridica  ed  economica
          maturata  con  il  precedente rapporto. Per le finalita' di
          cui  al  presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa annua
          massima  di  4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
          hanno  presentato  domanda  di inquadramento possono essere
          mantenuti   in   servizio  presso  la  Fondazione  fino  al
          completamento delle procedure concorsuali.
              7.   Al   fine   di   incentivare   lo  sviluppo  della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,   in   aggiunta   a  quanto  gia'  previsto  dal
          decreto-legge   23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  il
          Ministero   delle   comunicazioni   promuove  attivita'  di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri   e   di  servizi  interattivi,  con  particolare
          riguardo   alle   applicazioni   di   carattere  innovativo
          nell'area  dei  servizi  pubblici  e dell'interazione tra i
          cittadini  e  le  amministrazioni  dello Stato, avvalendosi
          della  riserva  di  frequenze  di  cui all'art. 2, comma 6,
          lettera  d),  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249. Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni  da  stipulare tra la
          medesima    Fondazione    e    soggetti    abilitati   alla
          sperimentazione  ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
          2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          2001,  e  della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
          per  le  garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
          deliberazione  n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
          sperimentazione    sono    utilizzate,    su    base    non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
              8.   All'art.   2-bis,   comma  10,  del  decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 marzo   2001,  n.  66,  dopo  le  parole:  "sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
          le  seguenti:  "che  esercita  la  vigilanza e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni".
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito  locale  che  alla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge   risultino   debitrici   per   canoni  di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione   debitoria,  senza  applicazione  di  interessi,
          mediante  pagamento  di quanto dovuto, da effettuarsi entro
          novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da
          parte   del  Ministero  delle  comunicazioni,  in  un'unica
          soluzione  se  l'importo e' inferiore ad Euro 5.000, ovvero
          in  un  numero  massimo di cinque rate mensili di ammontare
          non  inferiore  ad  Euro 2.000,  con scadenza a partire dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione,   se   l'importo  e'  pari  o  superiore  ad
          Euro 5.000".
              -  La  legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione
          del   Consiglio   superiore   tecnico  delle  poste,  delle
          telecomunicazioni  e  dell'automazione) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1975, n. 343.
              -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni    1° aprile    1977    (Norme   per   il
          funzionamento  del Consiglio superiore tecnico delle poste,
          delle  telecomunicazioni  e dell'automazione) e' pubblicato
          nel  Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle
          comunicazioni n. 19 del 1977 (Parte seconda).
              -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  7 febbraio  1994,  n.  167  (Regolamento
          recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale 1° aprile
          1977  concernente  norme per il funzionamento del Consiglio
          superiore  tecnico  delle  poste, delle telecomunicazioni e
          dell'automazione)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          10 marzo 1994, n. 57.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - Il testo dell'art. 29 della legge 25 ottobre 1989, n.
          355     (Disposizioni     concernenti     il     personale,
          l'organizzazione,  i  servizi  e  le  attivita'  sociali ed
          assistenziali  delle aziende dipendenti dal Ministero delle
          poste    e   delle   telecomunicazioni),   pubblicata   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 7 novembre
          1989, n. 260, e' il seguente:
              "Art.  29 (Funzionamento degli organi collegiali). - 1.
          Ai  componenti del consiglio di amministrazione delle poste
          e  delle  telecomunicazioni, della commissione centrale per
          gli  uffici  locali,  del consiglio superiore tecnico delle
          poste,  delle  telecomunicazioni  e dell'automazione, delle
          commissioni  centrali  del  personale  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e dell'Azienda di
          Stato   per   i   servizi   telefonici,  della  commissione
          paritetica  Amministrazione-sindacati  di  cui  all'art.  1
          della  legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del
          dopolavoro   postelegrafonico   spetta,   per  le  missioni
          compiute   in   dipendenza  della  carica,  il  trattamento
          economico  di  trasferta  previsto  per gli impiegati dello
          Stato   con   qualifica  di  dirigente  generale,  se  piu'
          favorevole.".
              -   Il   decreto-legge   1° dicembre   1993,   n.   487
          (Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
          telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
          riorganizzazione  del  Ministero) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e' stato convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   29 gennaio  1994,  n.  71,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
          1994,   n.   632  (Regolamento  recante  riordinamento  del
          Consiglio   superiore   tecnico   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni)  abrogato  dal  presente regolamento, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1994,
          n. 269.
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche)  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
              -    Il    decreto-legge   12 giugno   2001,   n.   217
          (Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del Governo), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  12 giugno  2001, n. 134 e' stato convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,  n.  317,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n. 366
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
          organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a norma
          dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle   comunicazioni   elettroniche)   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2003, n. 214.
              - La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
          materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione)  e'  pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104.
              -  Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
          unico della radiotelevisione) e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208.
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
          vedano le note alle premesse.
              -  Il  comma 24 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
          n.  249  (Istituzione  dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo)  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, recava:
              "24.   Presso   il  Ministero  delle  comunicazioni  e'
          istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
          oltre  che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero da
          esperti  di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori del
          settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
          e  di  proposta  nel  settore della multimedialita' e delle
          nuove  tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione del
          Forum  non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per lo
          Stato".