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LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  8-11-1989

Art. 29

(Funzionamento degli organi collegiali).
1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione-sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.