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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 febbraio 1994, n. 167

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1 aprile 1977 concernente norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

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Testo in vigore dal:  25-3-1994

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 12 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del suddetto Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Ravvisata la necessità di modificare alcune norme contenute nel suddetto decreto ministeriale 1 aprile 1977;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (GM/79639/4237/DLCST/CL del 15 gennaio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. È istituito un apposito elenco in cui sono inseriti i nominativi dei membri straordinari di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, con l'indicazione delle materie per le quali sono nominati esperti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il D.M. 1 aprile 1977 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 693/1975 è il seguente:
"Art. 12 (Funzionamento). - Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni".
- Il D.M. 1 aprile 1977 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda).
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive per intero il testo dell'art. 4 della legge n. 693/1975 sulla ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione:
"Art. 4 (Composizione). - Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione è composto da:
a) il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;
il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
b) quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici;
quattro dirigenti generali tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
c) due esperti in scienza delle costruzioni;
d) nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari;
c) un magistrato del Consiglio di Stato;
f) un magistrato della Corte dei conti;
tre tecnici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
tre rappresentanti del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero dei trasporti;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione.
I membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non più di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dovrà inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la regione interessata. Il parere di quest'ultima dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta".