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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001

Art. 112

(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.